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WIDGET
A.COM |
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Associazione Allennatori Italiani Calcio |
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AIAC - Associazione Italiana Allenatori Calcio |
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Nuovo Statuto |
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Art. 1 – Costituzione
E' costituita l'Associazione Italiana Allenatori Calcio che
usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come segno
distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale
su freccia tricolore bianco, rosso e verde, dentro tre cerchi
di colore bianco azzurro. L'Associazione Italiana Allenatori
Calcio ha sede in Firenze via Gabriele D'Annunzio 138 presso
il Centro Tecnico federale di Coverciano.
Art. 2 – Scopi
L'AIAC, per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per
scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali,
morali d economici degli allenatori di calcio; la
qualificazione, la diffusione e lo sviluppo dello sport
calcistico, con particolare attenzione alla questione
giovanile. Realizza i propri scopi sviluppando la propria
organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire
riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del
calcio;promuovendo iniziative utili per la categoria e per gli
interessi generali del calcio, in particolare la
formazione,l'aggiornamento, l'educazione ai valori dello
sport; partecipando attivamente a tutti livelli territoriali
ed istituzionali dell'organizzazione calcistica italiana.
L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del
giornale "l'allenatore" che ne rappresenta l'organo ufficiale.
Art. 3 – Associati
Possono associarsi all'A.I.A.C., mediante pagamento della
quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore
Tecnico. L'iscrizione implica l'adesione incondizionata e
preventiva alle Norme del presente Statuto ed al regolamento
applicativo. I perde la qualifica di associato per morosità,
dimissioni ed indegnità in seguito ad indagine e pronuncia
definitiva dei competenti Organi statutari.
Art. 4 – Componenti
Gli allenatori professionisti costituiscono la componente
professionistica dell'Associazione. Gli allenatori dilettanti
la componente dilettantistica. Ciascuna componete può trattare
in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di
autonomia funzionale. In materia di interesse comune, la
competenza a deliberare è unicamente degli organismi
rappresentativi dell'Associazione. La rappresentanza
dell'A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni locali è
affidata per delega ai Gruppi competenti per territorio.
Art. 5 – Organi
dell'Associazione
Sono organi dell'A.I.A.C.:
a) - l'Assemblea generale
b) - il Presidente
c) - i Vice Presidenti
d) - l Consiglio Direttivo
e) - il Collegio dei Revisori dei Conti
f) - il Collego dei Probiviri.
Art. 6 – L'Assemblea
1. Composizione
L'Assemblea Generale è costituita dai delegati eletti
dall'assemblea degli allenatori professionisti e dai delegati
dell'assemblea degli allenatori dilettanti, questi ultimi in
ragione di uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31
Ottobre di ogni ano sulla media del quadriennio precedente e
con il minimo di uno per regione. I delegati partecipanti
dovranno essere associati negli ultimi due anni (nell'ano di
svolgimento dell'Assemblea ed in quello precedente).
2. Convocazione
L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una
volta all'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria
per decisone del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti, oppure su richiesta dei Gruppi regionali
(che rappresentino almeno due quinti degli associati
dilettanti) o dell'assemblea dei professionisti.La
convocazione dell'Assemblea è diramata ai delegati
professionisti ed ai Gruppi regionali da parte del Presidente
dell'A.I.A.C. almeno 30 giorni prima della data prevista.
3. Costituzione e deliberazioni
Le Assemblee sono presiedute da un delegato nominato in
apertura di seduta. Funge da segretario quello
dell'Associazione e, in caso di una sua assenza o impedimento,
un delegato nominato dall'assemblea sempre in apertura di
seduta. Per la validità dell'assemblea ordinaria, in prima
convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei
delegati sia dilettanti che professionisti. In seconda
convocazione l'Assemblea generale, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il
numero dei delegati presenti. Tutte le deliberazione
assembleari sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto. I delegati
della categoria professionisti hanno diritto a tanti voti
quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti. Il
quorum spettante ad ogni delegato professionista sarà
determinato dalla Commissione verifica poteri prima di ogni
assemblea. Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto
dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei
presenti. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo
che sia diversamente previsto dal presente Statuto o che
l'Assemblea, a maggioranza assoluta, non stabilisca una forma
diversa di votazione, fatta eccezione per quelle relative alle
elezione degli organi sociali. All'inizio di seduta, con la
forma di votazione prevista al precedente comma, l'Assemblea
nominerà una Commissione per la verifica dei poteri, la quale
provvederà alla verifica dei delegati presenti, al controllo
delle candidature e a tutte le operazioni elettorali
necessarie. Non potranno far parte della Commissione gli
allenatori che siano iscritti negli elenchi dei candidati.
4. Funzioni
L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che
rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente
attributi ad altri Organi dal presente Statuto. Nella sessione
ordinaria delibera in particolare su:
a) - l'esame della gestione sociale
b) - l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo
c) - l'elezione degli Organi dell'associazione ogni 4 anni
d) - la modifica dello Statuto.
Art. 7 – Le Assemblee
degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti
1. Composizione
L'Assemblea gli allenatori professionisti è costituita da
tutti gli allenatori di 1° e 2° Categoria e Direttori Tecnici
che risultano iscritti all'A.I.A.C. alla data di svolgimento
dell'Assemblea.
Nel caso in cui l'Assemblea degli allenatori dilettanti non
abbia carattere elettivo, la stessa è costituita dai
presidenti regionali. In caso di votazione il voto espresso a
ciascun presidente regionale viene considerato in relazione al
numero degli iscritti. Negli anni in cui l'Assemblea ha
carattere elettivo, la stessa è costituita dai delegati
risultati eletti in ragione di uno ogni cento iscritti alla
data del 31 Ottobre sulla media del quadriennio precedente e
con il minimo di uno per regione. I delegati partecipanti
dovranno essere associati negli ultimi due anni (nell'anno di
svolgimento dell'assemblea ed in quello precedente).
2. Convocazione
Ciascuna Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in
via ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria per
decisone del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due
quinti degli associati professionisti o dei Gruppi regionali
che rappresentino almeno due quinti degli associati
dilettanti. La convocazione delle Assemblee è diramata agli
allenatori professionisti e, nel caso di Assemblea degli
allenatori dilettanti, ai Gruppi regionali, da parte del
Presidente dell'A.I.A.C. su domanda del Vice Presidente della
categoria o di chi ha richiesto l'Assemblea straordinaria,
almeno 30 giorni prima della data prevista.
3. Costituzione e deliberazioni
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima
convocazione, la presenza della maggioranza degli allenatori
aventi titolo a parteciparvi. In seconda convocazione le
Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero
dei presenti.
4. Funzioni delle Assemblee
Le assemblee dei professionisti e dei dilettanti:
a) - deliberano su tematiche proprie della rispettiva
categoria. In materie di interesse generale dell'Associazione,
le risultanze dei lavori assembleari assumono valore
propositivo nei confronti dell'Assemblea generale e del C.D.
dell'A.I.A.C.
b) - designano il candidato a Presidente dell'A.I.A.C.
c) - eleggono i Consiglieri (6 per l'Assemblea dei
professionisti, 6 per l'Assemblea dei dilettanti ed i relativi
4 supplenti per ciascuna componente) del Consiglio Direttivo
d) - eleggono i Vice Presidenti (1 per i professionisti, 1 per
i dilettanti)
e) - designano i membri effettivi ( 2 per i dilettanti, 1
professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Revisori
dei Conti
f) - designano i membri effettivi (2 dilettanti, 1
professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei
Probiviri.
Art. 8 – Il Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) - il Presidente nominato ai sensi dell'Art. 9
b) - 2 Vice Presidenti
c) - n. 6 allenatori professionisti
d) - n. 6 allenatori dilettanti.
Art. 9 – Elezione del
Presidente
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti potranno
designare ciascuna un candidato da scegliersi nell'ambito
degli iscritti all'A.I.A.C. Il Presidente viene eletto
dall'Assemblea Generale, a scrutinio segreto, con la
maggioranza dei due terzi dei voti. Ciascun delegato potrà
esprimere una sola preferenza. Qualora nessun candidato
ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà
immediatamente ad una nuova votazione e così via fino ad un
massimo di tre votazioni,successivamente si procederà a due
ulteriori votazioni in cui risulterà eletto il candidato che
avrà conseguito il 50% + 1 dei voti degli avanti diritto. Nel
caso di mancata elezione, si procederà alla riconvocazione di
una assemblea entro 90 giorni. La validità delle candidature
prescelte è subordinata alla presentazione da parte dei
candidati stessi delle loro linee programmatiche, da
comunicare almeno trenta (30) giorni prima dell'assemblea alla
Segreteria Nazionale, che provvederà alla trasmissione ai
Gruppi regionali ed ai delegati professionisti.
Art. 10 – Attribuzioni
del Presidente
Il Presidente rappresenta l'A.I.A.C. a tutti gli effetti.
Inoltre:
a) - convoca l'Assemblea generale e quella di categoria
b) - convoca e presiede il Consiglio Direttivo
c) - convoca, almeno due volte all'anno, il Consiglio dei
Presidenti dei Gruppi regionali per una riunione congiunta col
Consiglio Direttivo
d) - coordina l'attività di tutti gli Organi dell'Associazione
e) - per particolari ed urgenti motivi il Presidente, sentito
l'Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente
esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica
alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la
immediata decadenza degli stessi. Il Presidente può avvalersi,
previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la
trattazione e la risoluzione dei problemi che investono
particolare competenza professionale,della collaborazione,
anche retribuita, di esperti non appartenenti
all'Associazione. In caso di impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di
iscrizione in forma continuativa all'A.I.A.C., per un periodo
non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove
elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso
di sue dimissioni e vacanza, il Vicepresidente con maggiore
anzianità in forma continuativa all'A.I.A.C. dovrà provvedere
alla convocazione della Assemblea straordinaria per l'elezione
di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle
dimissioni o della vacanza, a meno che non manchino non più di
120 giorni al rinnovo ordinario della cariche o dalla
convocazione dell'Assemblea ordinaria.
Art. 11 – I
Vicepresidenti
I due Vicepresidenti sono eletti dalle assemblee di categoria,
uno dall'assemblea degli allenatori professionisti, uno da
quella degli allenatori dilettanti. I Vicepresidenti
collaborano col Presidente nella gestione dell'Associazione,
costituendo con lo stesso l'Ufficio di Presidenza. Sono
preposti inoltre alle componenti da cui promanano: in tale
veste possono convocare i Consiglieri del proprio settore per
riunioni preparatorie del Consiglio Direttivo o per
approfondire materie di interesse esclusivo della componente
stessa, anche avvalendosi della collaborazione del Centro
Studi. Delle riunioni suddette vengono posti a conoscenza il
Presidente ed il Vicepresidente dell'altro settore che, se lo
ritengono opportuno, possono parteciparvi. I Vicepresidenti
richiedono al Presidente la convocazione dell'assemblea del
proprio settore. Nel caso di dimissioni o perdita dei
requisiti richiesti, per l'elezione di ogni Vicepresidente
dovrà essere convocata l'assemblea di categoria per provvedere
ad una nuova elezione.
Art. 12 – Elezione dei
Consiglieri
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti provvederanno
ciascuna alle elezioni dei sei consiglieri per le rispettive
categorie più quattro supplenti ciascuna. Le candidature degli
allenatori dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi
regionali alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del
settimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea di
categoria, mentre quelle della componente professionisti
saranno presentate nel corso dell'assemblea stessa. Ciascun
delegato potrà esprimere preferenze per un numero di candidati
pari ai due terzi dei consiglieri da designare. Per ciascuna
categoria risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuti
il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il
candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma
continuativa, all'A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il
candidato più anziano di età. In caso di dimissioni e vacanza,
per qualsiasi motivo, di un consigliere, si procederà alla sua
sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non
eletti.
Art. 13 – Attribuzioni
del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In
particolare:
a) - elabora le strategie ed assume le iniziative utili al
raggiungimento degli scopi sociali
b) - concorda con i Gruppi regionali gli obiettivi di politica
e gestione del territorio e ne verifica il grado di
realizzazione
c) - approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi
regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di
giudizio
d) - ha facoltà di sciogliere i Consigli regionali per
manifesta inadeguatezza o per gravi e reiterate inadempienze e
nominare i relativi Commissari con le funzioni previste
e) - si incarica di far rispettare lo Statuto, emanando
all'uopo eventuali regolamenti che pure ha facoltà di
modificare
f) - nomina il segretario dell'A.I.A.C.
g) - nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed
i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i
relativi coordinatori
h) - designa i rappresentanti dell'A.I.A.C. secondo quanto
previsto dallo Statuto della FIGC presso gli Organi federali e
presso qualsiasi altra associazione ed ente
i) - assicura le attività previste dallo Statuto federale per
le elezioni dei rappresentanti degli allenatori in assemblee o
nel Consiglio federale
j) - assicura le quote associative e le modalità di erogazione
delle stese nei confronti dei Gruppi regionali
k) - è l'organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il
Collegio dei Probiviri
l) - predispone lo Statuto di tipo regionale.
Art. 14 – Compiti dei
Consiglieri
I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame
con gli iscritti, partecipando
Anche alle riunioni ed alle assemblee dei gruppi regionali o
degli alLenatori professionisti per informare sulla gestione
dell'Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati
conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su
quant'altro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel
contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette
riunioni emergessero ed a informare il Consiglio Direttivo
delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun
Consigliere è legittimato a chiedere notizie.
I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono
essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisone del
Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con
il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione e si
adopera per il buon funzionamento della stessa. Egli esercita
le funzioni di tesoriere, limitatamente ad atti di ordinaria
amministrazione; partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio
Direttivo e, su richiesta, alle riunioni di ogni altro
organismo dell'Associazione con funzioni di verbalizzante ed
eventualmente consultive.
Art. 16 – Il Collegio
dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi (uno della categoria professionisti e due delle
categoria dei dilettanti) eletti con le modalità di cui
all'art. 18 e scelti fra associati particolarmente esperti in
materie giuridiche ed amministrative.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno
dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa
categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi
dall'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà
un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico,
subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o,
in mancanza, dell'altra categoria. Il Collegio dei Revisori
dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione,
nomina nel proprio seno un Presidente. In caso di dimissioni o
vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo
Presidente. La carica di componente il Collegio dei Probiviri
è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le
proprie osservazioni sulla relazione finanziaria preparata dal
Consiglio Direttivo in occasione dell'assemblea annuale e
compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno
di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della
contabilità. Può convocare l'Assemblea generale in seduta
ordinaria e straordinaria e le assemblee di categoria nei casi
previsti dal regolamento organico.
Art. 17 – il Collegio
dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi
(uno della categoria professionisti e due della categoria
dilettanti) eletti con le modalità di cui all'art. 18 e scelti
tra associati particolarmente esperti in materia giuridica.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno
dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa
categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi
dall'incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà
un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico,
subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o,
in mancanza, dell'altra categoria. La carica di componente il
Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di
Presidente di Gruppo regionale. Il Collegio dei Probiviri,
nella prima riunione successiva alla elezione, nomina nel
proprio seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri dirime
eventuali controversie fra gli associati e giudica
inappellabilmente, con competenza esclusiva, come Arbitro
semplice ed irritale e con dispensa da ogni formalità di
procedura d anche dal deposito del lodo di cui all'art. 825
C.P.C., sulle questioni disciplinari, su quelle relative
all'ammissione ed espulsione degli associati e su ogni altra
questione che possa insorgere circa l'interpretazione e
l'applicazione del presente Statuto. La carica di componente
il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di
Presidente di Gruppo regionale.
Art. 18 – Elezione dei
Collegi dei Revisori e dei Probiviri
L'assemblea dei dilettanti designerà cinque candidati
all'elezione sia di Revisore di Conti sia di Probiviro.
L'assemblea dei professionisti provvederà alla designazione di
tre candidati per ciascun Collegio. Le candidature dovranno
pervenire alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del
settimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea di
categoria. Ciascun delegato potrà esprimere una sola
preferenza.
Art. 19 – Proroga poteri
degli organi sociali
Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini
previsti o non avvenga l'elezione di alcun candidato, i
relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei
successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro
90 giorni dalla data dell'assemblea in cui si è verificato
quanto sopra.
Art. 20 – Durata delle cariche sociali
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei
Probiviri durano in carica quattro anni.
Art. 21 – Gruppi
regionali
In ogni regione del territorio nazionale si costituisce un
Gruppo regionale con proprio statuto conforme allo schema
predisposto dal C.D.
Esso è rappresentato dal proprio presidente o da un
consigliere dallo stesso delegato.
La carica di Presidente di Gruppo regionale è incompatibile
con quella di Consigliere nazionale.Ai gruppi regionali, a
fronte delle proprie spese di gestione, competerà una
percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella
misura che stabilirà il C.D.
I gruppi regionali dovranno redigere una relazione annuale
riguardante l'attività svolta e l'uso delle entrate a loro
pervenute (rendiconto) da sottoporre a controllo del C.D.
I Gruppi regionali debbono assicurare in particolare:
a) -proselitismo e partecipazione alla vita associativa
b) -servizi ed assistenza agli allenatori, in particolare agli
associati
c) -relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul
territorio
d) -promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti
elaborati dall'A.I.A.C.
Art. 23 – Centro studi
Viene istituito un Centro studi col compito di realizzare
studi,ricerche, consulenze su tutte le materie di competenza
dell'Associazione.
Tale Centro si articola in sezioni di almeno tre membri scelti
tra persone che abbiano una comprovata esperienza nelle
materie che sono chiamate a trattare.
Delle sezioni possono far parte anche i componenti del C.D.
Il Consiglio Direttivo nomina:
a) -il responsabile del Centro studi col compito di costituire
le sezioni, coordinarne ed indirizzare le attività, tenuto
conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio medesimo
b) -i componenti ed i coordinatori delle sezioni, sentito il
responsabile del Centro studi
Per le finalità assegnate alle sezioni, il C.D. può decidere
di avvalersi della collaborazione, anche retribuita e
continuata, di esperti non appartenenti all'A.I.A.C. che
svolgeranno il loro compito in coordinazione con la sezione
competente per materia ed anche su richiesta della stessa.
Art. 24 – Relazione
morale e finanziaria
A cura del Presidente sarà presentata all'Assemblea annuale
una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio
sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi
futuri. Il C.D. redigerà una relazione sulla situazione
finanziaria al termine di ogni esercizio annuale che ha durata
dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Tale situazione dovrà essere sottoposta al Collegio dei
Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere in merito,
redigendone apposita relazione al riguardo.
Art. 25 – Scioglimento
dell'Associazione
L'A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su
delibera dell'Assemblea generale riunita in seduta
straordinaria.
L'impiego dell'eventuale giacenza cassa e la destinazione del
patrimonio sociale saranno decisi dall'Assemblea generale a
tale scopo convocata. In ogni caso ogni socio è escluso dalla
percezione di rimborso in caso di scioglimento
dell'Associazione anche in caso di suo decesso.
Art.26 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme
del diritto ordinario in quanto applicabili.
Art. 27
L'attività pubblicitaria o comunque attinente
all'utilizzazione del diritto d'immagine, se a titolo
individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto
all'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati,
peraltro, cedono all'A.I.A.C. i diritti di utilizzazione del
loro ritratto per l'ipotesi in cui il ritratto stesso sia
destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o
concerna comunque riproduzioni relative a più allenatori.
L'Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto
autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i
suddetti diritti di utilizzazione del ritratto. I proventi, in
tal modo ottenuti, saranno destinati alla realizzazione degli
scopi sociali. |
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