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WIDGET
A.COM |
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Associazione Allennatori Italiani Calcio |
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AIAC - Associazione Italiana Allenatori Calcio |
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Regolamento
organico |
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Art. 1 – I Soci
Possono essere soci dell'AIAC tutti i tecnici previsti dal
Regolamento del Settore Tecnico che abbiano conseguito
l'abilitazione dal S.T. della FIGC a seguito di corso regolare
o altro motivo, purché ufficialmente riconosciuti dalle Carte
Federali, ancorché non più iscritti all'albo e abbiano
superato i 65 anni di età. Possono altresì essere iscritti
all’AIAC particolari categorie di soci, come dall'art. 2 del
presente R.O.. A ciascun socio verrà rilasciata tessera
annuale e sarà spedito il periodico "L'ALLENATORE".
Art. 2 – Categorie di
Soci e loro attribuzioni
A) ORDINARI:
sono quelli indicati nell'Art.1 del presente R.O..
Essi hanno diritto:
- a portare il distintivo sociale;
- a intervenire a convegni, raduni, e assemblee, anche senza
far parte delle rappresentanze ufficiali;
- a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali
dell'AIAC;
- a fruire di tutte le agevolazioni che l'AIAC sarà riuscita
ad ottenere per i propri iscritti;
- a prendere visione di tutti i documenti dell'Associazione ai
vari livelli, salvo che per quelli di cui il C.D., per motivi
eccezionali e per periodo limitato, abbia sospeso la
pubblicazione;
- al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e
dallo Statuto;
- a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e
dell'Associazione;
- a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell'AIAC;
- ad essere eletti alle Cariche Sociali ai vari livelli.
Hanno inoltre i seguenti doveri:
- tenere condotta conforme alla propria professione;
- rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;
- astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per
i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e
finanziari dell'AIAC od ostacolarne l'azione;
- non promuovere azione legale per pretese o presunti
interessi verso l'AIAC e i soci per fatti relativi a rapporti
sociali, ma a tutelarli davanti ai competenti organi
dell'Associazione.
- pagamento per ogni anno della quota sociale.
B) ONORARI
Sono costituiti da quei soci che abbiano moralmente e
socialmente operato per l'affermazione dell’AIAC.
Vengono nominati dall'Assemblea su proposta di singoli
associati o Organi AIAC, ratificati dal Consiglio Direttivo.
Non hanno l'obbligo di versare la quota annuale, fermi
restando i rimanenti doveri e diritti dei soci ordinari.
C) BENEMERITI
Sono costituiti da tutti coloro (persone fisiche o
Associazioni, Istituzioni o Enti) che hanno fattivamente
contribuito allo sviluppo dell'AIAC nei modi più diversi,
dall'interessamento all'aiuto finanziario.
La nomina viene effettuata dal C.D. di propria iniziativa o su
proposta dei Gruppi Regionali.
Verranno inseriti in albi speciali, non avranno ne' l'obbligo
di pagare la tessera annuale, ne' diritti se non quello di
portare il distintivo sociale.
D) SOSTENITORI
Sono costituiti da tutti coloro che intendono ricevere la
rivista l’allenatore dietro pagamento del rispettivo
abbonamento annuale.
Art. 3 – Perdita della
qualifica di Socio
Si perde la qualità' di socio nei seguenti casi:
- dimissioni;
- mancato pagamento della quota annua;
- espulsione ai sensi dell'art. 4.C del R.O.
- sanzioni disciplinari superiori ad un anno passate in
giudicato a seguito di deliberazione degli Organi AIAC
preposti.
Art. 4 – Sanzioni
A carico dei soci possono essere adottati i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) censura;
b) sospensione a termine;
c) espulsione.
La censura viene applicata in caso di mancata osservanza delle
norme statutarie, regolamentari e per comportamento non
consono alle qualità di sportivo e di tecnico.
La sospensione a termine, che può andare da due mesi ad un
anno, viene irrogata per gravi atti di indisciplina interna..
La sanzione dell'espulsione viene inflitta a seguito di
condanna per reato doloso, su decisione del Collegio dei
Probiviri.
Nel caso di recidiva, si applica la sanzione successiva più
severa.
Art. 5 – Competenza e
norme di procedura per le sanzioni
L'iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per
l'irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio e agli
organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta
vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali
provvedimenti. Competente a decidere, in prima istanza, e' il
Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale a cui appartiene
il socio da sottoporre a procedimento disciplinare, salvo che
il presente R.O. non disponga diversamente per particolari
materie e fatti. Il Collegio dei Probiviri nazionale e'
competente a discutere, in seconda istanza, sui ricorsi
avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale e,
in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i
componenti degli Organi nazionali e regionali. Il giudizio nei
confronti dei componenti il Collegio dei Probiviri Nazionale
e' di competenza del Consiglio Direttivo nazionale, in prima e
unica istanza. I provvedimenti devono essere adottati entro 30
giorni dall'avvenuta comunicazione dei fatti o dei ricorsi e
portati a conoscenza dell'interessato entro 15 giorni dalla
pronunzia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'interessato può ricorrere nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento, che deve
essere fatta per raccomandata A/R. Art. 6 – Assemblea generale
L’Assemblea generale è costituita dai delegati eletti
dall’Assemblea degli allenatori professionisti e dai delegati
dell’Assemblea dei dilettanti,questi ultimi in ragione di uno
ogni centocinquanta iscritti alla data del 31 dicembre di ogni
anno sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di
uno per regione. I delegati partecipanti dovranno essere
associati negli ultimi due anni ( nell’anno di svolgimento
dell’Assemblea ed in quello precedente).
L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una
volta all'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria
su decisione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei
Revisori dei Conti, oppure su richiesta dei Gruppi Regionali
che rappresentino almeno due quinti degli associati dilettanti
o dell’Assemblea dei Professionisti:
La convocazione dell’Assemblea è diramata ai delegati
professionisti ed ai Gruppi regionali da parte del Presidente
dell’A.I.A.C ,almeno 30 giorni prima della data prevista. Le
assemblee sono presiedute da un delegato nominato in apertura
di seduta. Funge da segretario quello dell’Associazione e, in
caso di una sua assenza o impedimento,un delegato nominato
dall’Assemblea sempre in apertura di seduta. Per la validità
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria,in prima
convocazione,è necessaria la presenza della maggioranza dei
delegati sia dilettanti che professionisti nominati dalle
rispettive assemblee. Per la validità dell’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza
di almeno 2/3 dei delegati sia dilettanti che professionisti.
In seconda convocazione l’Assemblea generale,sia ordinaria che
straordinaria,è validamente costituita qualunque sia il numero
dei delegati presenti. Tutte le deliberazioni assembleari sono
assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto. I delegati
della categoria professionisti hanno diritto a tanti voti
quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti. Il
quorum spettante ad ogni delegato professionista sarà
determinato dalla Commissione verifica poteri prima di ogni
Assemblea. Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto
dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei
presenti. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo
che sia diversamente previsto dal presente Statuto o che
l’Assemblea,a maggioranza assoluta, non stabilisca una forma
diversa di votazione,fatta eccezione per quelle relative
all’elezione degli organi sociali. All’inizio di seduta,con la
forma di votazione prevista al precedete comma ,l’Assemblea
nominerà una Commissione per la verifica dei poteri,la quale
provvederà alla verifica dei delegati presenti,al controllo
delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali
necessarie. Non potranno far parte della Commissione gli
allenatori che siano iscritti negli elenchi dei candidati.
L’Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che
rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente
attribuiti ad altri Organi del presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:
a) l’esame della gestione sociale
b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
c) l’elezione degli Organi dell’Associazione ogni 4 anni
d) la modifica dello Statuto.
Art. 7 – Assemblea degli
Allenatori professionisti
L'Assemblea degli allenatori professionisti è costituita da
tutti gli allenatori di 1^ e 2^ categoria e D.T. che risultano
iscritti all'A.I.A.C. alla data di svolgimento dell’Assemblea.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via
ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria per
decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due
quinti degli associati professionisti. All'Assemblea partecipa
di diritto il Consiglio Direttivo Nazionale.
La convocazione dell’assemblea è diramata agli allenatori
professionisti dal Presidente dell’AIAC almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento dell’Assemblea. La sola ed
esclusiva comunicazione ufficiale di svolgimento
dell’Assemblea è rappresentata da quella pubblicata sul sito
internet dell’Associazione. Come previsto dalle norme
statutarie possono partecipare all’Assemblea tutti gli
allenatori iscritti all’AIAC prima della proclamazione
dell’inizio ufficiale dell’Assemblea. Gli allenatori associati
solamente nell’anno di svolgimento dell’assemblea avranno
diritto all’elettorato attivo. Gli allenatori che risulteranno
associati contemporaneamente nell’anno precedente l’assemblea
e nell’anno di svolgimento avranno diritto all’elettorato
attivo e passivo. Ad ogni buon conto a tutti gli associati che
risulteranno iscritti alla data di diramazione della
convocazione dell’Assemblea sarà inviata ulteriore lettera
personale con richiamo alla convocazione ufficiale pubblicata
nel sito.
Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima
convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
allenatori iscritti. Per la validità dell'Assemblea
straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza
di almeno un quinto degli allenatori professionisti iscritti.
In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria sia
straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero
degli allenatori presenti. Per l’elezione dei delegati
all’Assemblea generale ciascun allenatore presente potrà
esprimere preferenze pari ai due terzi dei delegati da
eleggere: un massimo di quattro per la elezione dei
consiglieri; una preferenza per l’elezione del
vice-presidente;una preferenza per la designazione del
Presidente Nazionale; due preferenze per la designazione dei
Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Le votazioni
avverranno con le stesse modalità dell'Assemblea generale. Per
quant'altro non previsto si applicano le norme relative
all'Assemblea generale.
Art. 8 – Assemblea
elettiva degli Allenatori dilettanti
L'Assemblea degli allenatori dilettanti è costituita dai
delegati eletti da ciascun Gruppo regionale in ragione di uno
ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta con il
minimo di uno per regione. Per il computo degli iscritti di
cui al comma precedente farà la media degli iscritti al 31
dicembre dei quattro anni precedenti.
Nel caso in cui l’Assemblea degli allenatori dilettanti non
abbia carattere elettivo, la stessa è costituita dai
presidenti regionali. In caso di votazione il voto espresso a
ciascun presidente regionale viene considerato in relazione al
numero degli iscritti. I Gruppi regionali non in regola con i
versamenti o il cui conto consuntivo non sia stato approvato
dal Consiglio Direttivo nazionale non possono prendere parte
alle assemblee fatto salvo il diritto di partecipazione dei
delegati risultati eletti secondo le procedure previste dallo
Statuto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in
via ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria per
decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Gruppi
regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati
dilettanti. All'Assemblea partecipa di diritto il Consiglio
Direttivo Nazionale. La convocazione delle assemblee è
diramata, ai Gruppi regionali,dal Presidente dell' A.I.A.C.,
su domanda del Vicepresidente della categoria o di chi ha
richiesto l'assemblea straordinaria, almeno trenta giorni
prima della data delle medesime, con lettera raccomandata A.R.
e Comunicato Ufficiale nel sito internet dell’Associazione
nella quale dovranno essere precisati il luogo, la data, l'ora
dell'assemblea stessa o l'ordine del giorno. Per la validità
dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima
convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli
allenatori aventi titolo. In seconda convocazione, l'Assemblea
sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei delegati presenti. Ciascun
delegato potrà esprimere preferenze pari ai due terzi, con un
massimo di quattro, del numero dei candidati all'elezione di
componente del Consiglio direttivo: una preferenza per
l’elezione del vice Presidente una preferenza per la
designazione Presidente Nazionale dell’Associazione,due per la
designazione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti
e dei Probiviri. I delegati all'Assemblea generale saranno
designati sulla base degli elenchi presentati dai Gruppi
Regionali e con le modalità di cui all'art. 6 punto 1 dello
Statuto.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto. Per quant'altro
non previsto si applicano le norme relative all'assemblea
generale.
Art. 9 – I Delegati
I delegati dilettanti dell’Assemblea di categoria sono eletti
dalle Assemblee Regionali.
I delegati dilettanti per l’Assemblea generale elettiva
vengono eletti dall’Assemblea di categoria.
I loro nominativi devono essere comunicati alla Segreteria
Nazionale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o fax firmati dal
Presidente del Gruppo Regionale.
Ciascun G.R. dovrà eleggere anche delegati supplenti, in
numero massimo di quattro, al fine di sostituire i delegati
effettivi eventualmente impediti a partecipare all'Assemblea.
Tale nomina dovrà avvenire ed essere comunicata
contestualmente a quella degli effettivi. Potranno essere
nominati delegati coloro che alla data della nomina sono in
regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso
e del precedente nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto e non
sono incorsi in sanzioni disciplinari che ne limitino i
diritti. Al fine del computo del numero dei delegati spettanti
a ciascun Gruppo regionale, le iscrizioni dovranno pervenire
alla Segreteria nazionale non oltre il 31 dicembre mediante
appositi elenchi e contestualmente al versamento del saldo
delle quote relative alle eventuali iscrizioni effettuate.
Ai Gruppi Regionali verranno riconosciuti un numero di
iscritti indicativamente pari a quello risultante dalle quote
versate.
La segreteria provvederà a redigere un prospetto contenente il
numero delle iscrizioni valide per ciascun Gruppo Regionale
alla data del 31 ottobre. I delegati professionisti saranno
direttamente eletti i dall’ assemblea di categoria. in un
numero pari ad un terzo dei delegati dei dilettanti. Potranno
essere eletti coloro in regola con la quota sociale dell’anno
in corso e del precedente nel rispetto dell’Art. 6 punto 1
dello Statuto.
Ciascun delegato ha diritto ad un voto, da esprimersi nei modi
e nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.. I delegati
professionisti dovranno essere scelti tenendo conto
dell’appartenenza alla categoria (1°- 2°) equamente
rappresentati ( 50%).
Art. 10 – Candidati
Gli allenatori,dilettanti e professionisti,candidati per
l’elezione dei vari organi sociali,dovranno essere iscritti
all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente. Per l’Assemblea
degli allenatori dilettanti, ciascun Gruppo Regionale dovrà
far pervenire alla Segreteria Nazionale l’elenco dei candidati
a tutte le cariche,mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno portante all'esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI,
o a mezzo fax, entro le ore 12 del settimo giorno precedente a
quello fissato per l'Assemblea di categoria,.
Il mancato arrivo entro il termine fissato dal comma 1 del
presente articolo, rende nulla la candidatura. Le raccomandate
pervenute dopo i termini previsti non saranno neppure aperte e
verranno conservate agli atti dell'Assemblea con apposizione
di apposita dichiarazione da parte della Segreteria Nazionale.
Per l’Assemblea degli allenatori professionisti i candidati
dovranno far pervenire le loro candidature alla Segreteria
Nazionale che le trasmetterà alla Commissione verifica poteri
per accertane la regolarità. Le candidature saranno accettate
fino al momento del pronunciamento della validità
dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri
Per i candidati all'elezione dei membri dei Collegi dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri dovranno essere indicati i
requisiti previsti dallo Statuto per i componenti dei suddetti
Organi.
Per l’elezione del Presidente e dei membri dei Collegi dei
Revisori e dei Conti le candidature da proporre all’Assemblea
generale saranno ufficializzate al termine delle Assemblee di
categoria che ne hanno effettuato la designazione.
Per le Assemblee di categoria che li dovranno designare,le
candidature dovranno pervenire con le stesse modalità previste
per i candidati da eleggere. Delle candidature pervenute si
provvederà a redigere apposito elenco, da convalidare da parte
della Commissione Verifica Poteri, per essere distribuito ai
delegati.
La Segreteria Nazionale dovrà fornire per ciascun candidato
anche i dati relativi all'anzianità di iscrizione all'A.I.A.C.
e di nascita al fine di stabilire il candidato risultante
eletto in caso di parità di voti. Ciascun allenatore associato
che ne abbia i requisiti,potrà essere candidato per l’elezione
ad una sola carica sociale. Nel caso risulti candidato per più
cariche dovrà optare per una di queste prima dell’Assemblea
elettiva.
Art. 11 – Organi e
Assemblee
Sono Organi dell'Assemblea :
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) la Commissione elettorale o Verifica poteri ;
Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione
per alzata di mano con appello nominale.
Compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono::
- stabilire le modalità di svolgimento dell'Assemblea qualora
non siano previste dallo Statuto o dal R.O. ;
- dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o
togliendo la parola ai partecipanti ;
- accertare la valida costituzione dell'Assemblea;
- constatare l'esito delle votazioni per alzata di mano con
appello nominale o in altro modo qualora non siano di
competenza di altro Organo;
- dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;
- chiarire le modalità con cui si devono svolgere le
votazioni.
Il Segretario è, di norma, il Segretario dell'Associazione. In
caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei
presenti con le stesse modalità del Presidente.
Il Segretario provvede alla redazione del verbale e coadiuva
il Presidente nelle operazioni assembleari.
La Commissione Verifica dei Poteri e' composta da tre membri
nominati con votazione per alzata di mano con appello
nominale, scegliendoli tra i nominativi proposti dai delegati
prima della votazione.
Ciascun delegato potrà esprimere due preferenze.
La Commissione, una volta riunita, provvederà alla nomina, nel
suo seno, del Presidente.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali
la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una
dichiarazione comprovante che le persone indicate sull'elenco
risultano iscritte all' A.I.A.C. secondo i requisiti previsti
dall’Art 6 dello Statuto.
b) accerta l'identità e la presenza dei delegati indicati
negli elenchi;
c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla
Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e
principalmente, delle elezioni e delle votazioni;
d) redige verbale delle operazione della stessa compiute ai
sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente
dell'Assemblea affinché ne venga data lettura;
e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la
Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare
l'iscrizione all'A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e
dal R.O.;
f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio
segreto;
g) effettua lo scrutinio delle schede;
h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e),(f) e
(g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al
Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione.
Art. 12 – Convocazioni
delle Assemblee
La convocazione delle Assemblee e' diramata dal Presidente ai
sensi dell'Art. 6 punto 2 dello Statuto o dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti qualora nonostante sollecito
via sia inerzia da parte del Presidente o quando il Collegio
riscontri atti di particolare gravità nella conduzione della
Associazione. Ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno,
le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal
Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali
competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito
assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno
pervenire alla Segreteria Nazionale ,mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno ,almeno 15 giorni prima della data fissata
per l'Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria
Nazionale, qualora l'Assemblea fosse già stata convocata,
procederà ad integrare l'ordine del giorno già reso noto con i
nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità
della convocazione. Unitamente all'ordine del giorno verranno
inviati, in copia, il bilancio preventivo e il conto
consuntivo.
Art. 13 – Svolgimento
delle Assemblee
In apertura di seduta dell'Assemblea verrà nominato il
Presidente della stessa scegliendolo tra i delegati presenti.
Sempre in apertura di seduta viene nominato il segretario
dell'assemblea, scegliendolo tra i delegati presenti qualora
tale funzione non possa essere svolta dal Segretario
dell'Associazione per assenza o impedimento. Il Segretario
provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà
contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi
dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del
loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al
verbale costituendone parte integrante e sostanziale.
All'inizio della seduta sarà provveduto anche alla nomina
della Commissione verifica poteri. La valida costituzione
dell'Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a
verbale dal Presidente prima dell'inizio del dibattito o,
comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina
degli Organi dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea funzioni in
seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta,
dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario
nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima
convocazione con l'indicazione del numero dei presenti. La
seconda convocazione deve essere prevista non meno di un'ora
dopo la prima e nella stessa località.
Art.14 – Votazioni
Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio
segreto, mediante apposita scheda. L'Assemblea su proposta del
suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a
maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di
mano con appello nominale, che la votazione avvenga con
modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che
per l'elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre
a scrutinio segreto, secondo le modalità previste
specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.
Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno
invece, per alzata di mano. Le deliberazioni saranno adottate
a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i
quali e' stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto. I
Consiglieri e i componenti gli altri Organi sociali non
possono partecipare a votazioni che abbiano per oggetto il
loro operato.
Art. 15 - Elezioni
Per le elezioni dovranno essere predisposte schede separate
per ciascuno degli Organi sociali da eleggere.
Per l'elezione del Presidente la scheda dovrà prevedere lo
spazio per una sola preferenza. Nel caso che vi siano più
candidati, lo scrutinio delle schede per l'elezione del
Presidente dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo
che, qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta,
si possa procedere a successive votazioni sino al
raggiungimento di tale maggioranza. La scheda per l'elezione
dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
dovrà contenere la dicitura “revisori dei conti” e “probiviri”
con sotto spazi pari al numero delle preferenze da esprimere.
Risulteranno eletti membri effettivi coloro che hanno
raggiunto le maggiori preferenze e supplenti quelli che
seguono immediatamente in graduatoria.
Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda
dell'Organo a cui si riferiscono, dovranno portare all'esterno
la dicitura di tale Organo. Le schede così predisposte saranno
numerate e firmate da parte dei componenti la Commissione
Verifica dei poteri e consegnate ai delegati man mano che si
presentano per votare, dopo aver provveduto alla
identificazione e alla firma da parte dell'interessato
dell'apposito elenco predisposto. Dopo che il delegato avrà
votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda
dell'organo a cui si riferiscono. Terminate le operazioni di
voto, la Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio
redigendone apposito verbale, dal quale dovranno risultare,
per ciascun organo da eleggere, il numero dei votanti, il
numero delle schede valide, di quelle nulle e dei voti
riportati da ciascun candidato. Tale verbale, firmato da tutti
i componenti la Commissione, sarà consegnato immediatamente al
Presidente dell'Assemblea per la successiva proclamazione
degli eletti.
Art. 16 - Controversie
Su ogni questione controversa circa il diritto di
partecipazione all'Assemblea, decide in via definitiva, la
Commissione Verifica Poteri, prima dell'inizio delle
operazioni di voto per le elezioni degli Organi sociali
previste dall'ordine del giorno.
Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al
Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla data di
svolgimento inoltrando eventuale ricorso al collegio dei
probiviri avverso la sua validità o degli atti in essa
compiuti.
Art. 17 - Verbale delle
Assemblee
Degli atti dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale
che deve contenere in maniera precisa gli interventi
effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si
dovrà provvedere alla registrazione su nastro degli atti
assembleari. Il nastro dovrà essere conservato per non meno di
anni cinque. Il verbale, firmato dal presidente e dal
segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 del presente
Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta
giorni dalla conclusione dell'Assemblea. I soci e i Gruppi
regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne
visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso
la segreteria o a richiederne una copia.
Art. 18 - Quote
associative
Le quote associative per gli allenatori professionisti e
dilettanti, fissate ai sensi dell'art.2 dello Statuto, sono
riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche
tramite i Gruppi Regionali e Provinciali. I Gruppi regionali,
a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera
quota di iscrizione degli allenatori dilettanti o
eventualmente professionisti.
La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai
G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote
direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC
attraverso il tesseramento diretto. Tali versamenti sono
subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali
del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei
termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni si chiuderanno al 31 ottobre di ciascun anno. I
G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse
improrogabilmente entro tale data. I Gruppi regionali che non
avranno provveduto, entro il termine soprafissato, al
versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il
termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il
Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio dei
Probiviri.
Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all'autorità
giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse
intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse
esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel
comportamento dei singoli. I Gruppi regionali non in regola
con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e
alle elezioni.
Art. 19 - Consiglio
Direttivo
Il C.D. e' convocato almeno dieci giorni prima della data
fissata per la riunione dal Presidente mediante raccomandata
A/R o fax con l'indicazione dell'ordine del giorno e del
giorno, ora e luogo della riunione.
In casi di estrema urgenza potrà essere convocato anche
telefonicamente. Il C.D. può essere convocato anche su
richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso. Le
eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere
dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che
vi sia necessità di discussione se non per maggiori
precisazioni.
Oggetto di dibattito dovranno essere le materie
specificatamente indicate nell'ordine del giorno, salvo che
motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre
materie. Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a
materie proposte "seduta stante" dai componenti il C.D. perché
non trattate in precedenti riunioni o urgenti. I componenti il
C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l'inserimento
all’O.d.G. di materie da trattare.
Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voti il voto del Presidente. Viene considerato doppio.
Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del
segretario dell'AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato
l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera
sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di
altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia
scritta degli stessi. I Consiglieri nazionali preposti al
coordinamento dei G.R. di riferimento sono tenuti a
relazionare nell’ambito di uno degli incontri annuali previsti
nel rispetto dell’art. 13 punto b dello Statuto.
Art. 20 - Sostituzione
dei Consiglieri
I membri del C.D. così come quelli degli altri Organi sociali,
possono cessare dal loro incarico per:
a) dimissioni;
b) decadenza a seguito di mancata partecipazione non
giustificata per tre volte consecutive alle riunioni del
previsto Organo.
c) vacanza per altro motivo;
d) perdita della qualità di socio.
In caso di cessazione si procederà alla sua
sostituzione,categoria per categoria,col primo dei non
eletti,come previsto dall’Art.12 ultimo comma dello Statuto.
Qualora, a seguito di cessazioni, come sopra indicate, in
assenza di altri eletti in graduatoria, venissero a mancare i
sostituti, in occasione della prima assemblea , si procederà
alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova
graduatoria. I sostituti rimarranno in carica fino al
compimento del quadriennio dei sostituiti.
Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della
impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati
per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla
metà, l'intero C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere
ad una nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere
tenuta entro 60 giorni dal momento in cui e' venuto a mancare
il numero minimo previsto. Il nuovo C.D., come sopra eletto,
rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto
normalmente.
Art. 21 - Bilancio
preventivo e conto consuntivo
Il C.D. predispone il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea. L'esercizio finanziario
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi
dell'art.24 dello Statuto. Il bilancio preventivo deve essere
corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le
varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con
il precedente e con il conto consuntivo sottoposto
all'approvazione.
Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella
del bilancio preventivo, deve essere corredato da una
illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta
dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale
dell'Associazione. Entro sette giorni dall'approvazione da
parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo
vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la
predisposizione dell'apposita relazione da parte di tale
Collegio.
Art. 22 - Il Segretario
Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal C.D. ed e'
il principale e più vicino collaboratore del Presidente e del
Consiglio Direttivo.
Il Segretario, che esercita anche le funzioni di tesoriere, ha
i seguenti compiti:
a) dà esecuzione alle deliberazioni del C.D. e alle
disposizioni del Presidente;
b) tiene aggiornato l'Albo generale dei soci;
c) cura l'archivio e la corrispondenza;
d) conserva gli atti contabili;
e)prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da
sottoporre all'approvazione del C.D.;
f) aggiorna gli atti contabili;
g)cura i rapporti con i G.R. accertando che vengano effettuati
gli adempimenti previsti;
h) esegue gli incassi e i pagamenti con tutte le operazioni ad
essi connesse sia per quanto attiene l'ordinaria
amministrazione sia per la straordinaria, a seguito di
apposite e circostanziate deliberazioni del C.D..
i) tiene i rapporti con i soci;
l) custodisce somme e valori dell'Associazione;
m) funge da segretario verbalizzante del C.D. e
dell'Assemblea;
n)compie tutti gli altri atti demandatigli dal Presidente, dal
C.D., dallo Statuto e dal R.O..
Art. 23 - Il Collegio
dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'attività
contabile dell'Associazione, eseguendo periodiche verifiche e
segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme
statutarie e regolamentari. Accerta la consistenza di cassa
almeno due volte all'anno e suggerisce istruzioni e
provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e
contabile dell'Associazione. Redige una relazione esprimendo
il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A
richiesta del C.D., i membri effettivi parteciperanno alle
riunioni del C.D., con voto consultivo, quanto all'ordine del
giorno siano riportate questione di carattere contabile,
finanziario e patrimoniale. Il Presidente del Collegio deve
convocare l'Assemblea straordinaria qualora fatti di
particolare gravita ' lo richiedano o quella ordinaria, nel
caso che il Presidente nazionale , pur essendovi tenuto a
norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante
sollecito scritto. Il più giovane di età dei membri se non
svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario
verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso.
Il membro effettivo che, nel corso dell'esercizio, non
partecipa ad alcuna riunione del Collegio, viene dichiarato
decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal
presente R.O per i consiglieri.
Art. 24 - Ricusazione
Ciascun componente il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di
astenersi se:
a) ha interesse nella causa;
b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una
delle parti;
c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle
parti;
d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha
conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera
attiva;
e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza;
Nei casi in cui e' fatto obbligo al componente di astenersi
ciascuna delle parti può proporre la ricusazione. La
ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione
del ricorso o dall'inizio del procedimento dinanzi al Collegio
o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso
o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già
iniziata la trattazione o la discussione. La domanda deve
contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata
al Presidente dell'AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e
al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione
ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato
deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio
Direttivo Nazionale. Il membro ricusato potrà dare risposta
scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine
perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della
domanda. In questo come in tutti gli altri casi in cui sia
previsto l'invio dell'atto anche all'altra parte, copia della
ricevuta della raccomandata spedita a quest'ultima deve essere
inviato insieme all'istanza. all'organo al quale ci si
rivolge.
Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della
domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non
impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al
Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti
interessate.
Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene
sostituito con i supplenti secondo l'ordine di graduatoria e
solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che
accoglie il ricorso designa il supplente che deve sostituire
quello ricusato. Qualora non vi siano membri supplenti
sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con
un numero ridotto di membri non inferiore però a due. In
quest'ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal
Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà
trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri
immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata
l'impossibilita' a funzionare.
Art. 25 - Revocazione
Le decisioni pronunciate in grado di appello o in unico grado,
possono essere impugnate per revocazione se:
a) sono effetto del dolo di una delle parti in danno
dell'altra;
b) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque
dichiarate false;
c) dopo la decisione sono stati trovati uno o più documenti
decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio
per causa di forza maggiore o per fatto dell'altra parte;
d) la decisione e' l'effetto di un errore di fatto risultanti
dagli atti o documenti della causa.
Vi è tale errore quando la decisione è fondata solo sulla
supposizione di un fatto la cui la verità è
incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il
fatto non costituisce un punto controverso sul quale la
decisione ebbe a pronunciare;
e) la decisione è effetto del dolo del giudice.
Le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'appello
possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui alle
lettere (a),(b),(c) ed (e) del comma precedente, purché la
scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i
fatti menzionati dal comma precedente avvengono durante il
corso del termine dell'appello, il termine stesso è prorogato
dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta
giorni da esso. La revocazione si propone con citazioni
davanti allo stesso Organo che ha pronunciato la decisione
impugnata. La citazione deve indicare, a pena di
inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove
relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle lettere (a),
(b), (c) ed (e) del primo comma del presente articolo e del
giorno della scoperta o dell'accertamento del fatto. Le
modalità e i termini di presentazione della citazione e dello
svolgimento del procedimento sono gli stessi previsti per
l'atto oggetto della decisione impugnata. Non può essere
impugnata per revocazione la decisione pronunciata nel
giudizio per revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi
di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la
decisione impugnata per revocazione.
Art. 26 - Procedimenti
di fronte al Collegio dei Probiviri
Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in
materia di procedimenti disciplinari, il Collegio dei
Probiviri giudica in seconda e definitiva istanza, sui ricorsi
avversi le decisioni in primo grado del Collegio dei Probiviri
regionale e , in prima ed unica istanza, con esclusiva
competenza, sull'interpretazione e applicazione dello Statuto
e del R.O. e sulla validità delle assemblee e degli atti in
esse compiuti. I ricorsi devono essere presentati entro 60
giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea mediante
raccomandata A/R. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento, il
Collegio dovrà pronunciarsi sulla questione ad esso
sottoposta, comunicando la propria decisione all'interessato
entro 30 giorni dalla sua adozione, mediante raccomandata A/R.
Copia di ogni ricorso dovrà essere inviata alla controparte,
qualora esista.
Art. 27 - Gruppi
Regionali
I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello
regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi
Federali di tale livello. Per i dilettanti in toto e per i
professionisti solo per ordinaria amministrazione. I Gruppi
regionali devono adottare uno Statuto e un regolamento
organico non contrastanti con quelli tipo predisposti dal
Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni Gruppo regionale è
rappresentato dal Presidente o altro Consigliere previsto
dallo Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente
stesso in particolari circostanze. In quest’ultimo caso la
delega dovrà risultare per iscritto.
I Gruppi Regionali:
a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o
interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la
Segreteria nazionale;
b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della
Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio
Direttivo nazionale e dell’Assemblea;
c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due
quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea
straordinaria;
d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta
delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla
Segreteria nazionale;
e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi
provinciali;
f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e
di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul
loro funzionamento;
g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.
h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D.
Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare
rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.
I Presidenti regionali, nei casi in cui al precedente punto
h), possono partecipare, a proprie spese, alle riunioni del
C.D. nazionale senza diritto di voto potendo solo esprimere il
loro parere sull’argomento che hanno fatto porre all’o.d.g..
I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei
Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due
volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione
congiunta con il CD. In particolare il Consiglio dei
Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che
possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello
regionale.
I Gruppi regionali, anche tramite i Gruppi provinciali,
svolgono funzioni di consulenza nei confronti degli allenatori
abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C. curando in particolare
le pratiche in materia di assistenza, previdenza e di ricorsi
diretti ai vari Organi previsti dalle Carte Federali. A tal
fine potranno servirsi anche di consulenti esterni. In caso di
scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali
passeranno all’A.I.A.C..
Art. 28 - Contabilità
Gruppi Regionali
Ciascun Gruppo Regionale deve tenere un’aggiornata contabilità
dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da
idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.
L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo
Statuto Nazionale. Entro tre mesi dalla chiusura di detto
esercizio il Presidente regionale deve sottoporre
all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo
dell’esercizio precedente corredato dal parere del Consiglio
Direttivo Regionale e dei Revisori dei Conti Regionali. Il
Conto Consuntivo, corredato del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti Regionale e del verbale dell’Assemblea,
dopo l’esame assembleare dovrà essere trasmesso al Consiglio
Direttivo Nazionale per l’approvazione unitamente ad una
dettagliata relazione sull’attività svolta. Qualora il conto
consuntivo non sia approvato dall’Assemblea e dal Consiglio
Direttivo Nazionale ( per il tramite del Collegio dei Revisori
dei Conti Nazionale) per gravi irregolarità contabili, il
Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono
immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato
un Commissario Regionale ai sensi dell’art. 28 del presente
Regolamento che provvederà a indire nuove elezioni. In tal
caso essi non potranno essere rieletti né assumere alcun altro
incarico in seno all’Associazione. Il Presidente ed i membri
del Consiglio Direttivo regionali che risultino aver commesso
gravi irregolarità contabili, tra cui il mancato versamento
delle quote associative riscosse, perdono automaticamente la
qualità di associato e non potranno più fare parte dell’A.I.A.C..
Il provvedimento di cui sopra sarà oggetto di apposita
decisione del Consiglio Direttivo Nazionale e nella stessa
seduta verrà nominato il Commissario Regionale. La mancata
approvazione del Conto Consuntivo esclude il Gruppo regionale
dalla partecipazione a qualsiasi assemblea. Qualora i Gruppi
provinciali, interprovinciali o subprovinciali previsti dai
singoli Statuti Regionali abbiano il maneggio di denaro per il
raggiungimento dei loro scopi, anche essi dovranno tenere un
adeguato bilancio. In ogni caso il controllo sugli atti di cui
al comma precedente compete al Gruppo regionale. Anche per
tali gruppi si applicano le Norme di decadenza previste (ai
commi 7-8-9) del presente articolo con l’avvertenza che al
Consiglio Nazionale si sostituirà il Consiglio del Gruppo
Regionale. Ciascun Gruppo previsto dal presente articolo dovrà
tenere anche un inventario dei beni mobili ed immobili
eventualmente di loro proprietà o in loro possesso a qualsiasi
altro titolo che dovrà risultare da documenti in regola con le
norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.
Art. 29 - Commissario
regionale
Nelle Regioni dove non sia stato costituito il Gruppo
regionale o, pur essendosi costituito, lo stesso non funzioni
in tutto o in parte, o in caso di decadenza di cui al comma
precedente il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo
insindacabile giudizio, nomina un Commissario da scegliersi
preferibilmente tra i propri membri. Il Commissario entro 180
giorni dall’incarico provvede alla convocazione dell’Assemblea
degli iscritti al fine di nominare gli Organi. Il Commissario
continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione
sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali.
Art. 30 - Interruzione
di termini
I termini per ricorrere davanti a qualsiasi Organo previsti
dallo Statuto e dal presente R.O., possono essere interrotti
se la parte fa pervenire all'Organo da adire telegramma
contenente l'indicazione dell'atto che si intende sottoporre a
giudizio e i motivi del ricorso anche in maniera succinta,
entro il termine previsto per adire l'Organo.
I nuovi termini decorreranno dal giorno in cui è inviato il
telegramma o, qualora il ricorso non possa essere presentato
nei termini a causa del mancato invio di documenti rilevanti
ai fini del giudizio, dal momento in cui tali
documenti pervengono all'interessato, sempre che dimostri che
ciò dipenda dalla volontà di altra parte.
Art. 31 - Centro Studi
Al centro studi è preposto un Responsabile nominato dal
Consiglio Direttivo. Il centro studi si articola, secondo
l’indirizzo del C.D., in Sezioni alle quali viene preposto un
Coordinatore.
Il Responsabile del Centro Studi si adopera per la
elaborazione di studi, ricerche e consulenze sulle varie
materie individuate dal C.D. e su quelle che riterrà, sentiti
anche i coordinatori delle Sezioni, meritevoli di studio
nell’interesse dell’A.I.A.C..
In particolare:
1) coordina e indirizza l’attività delle Sezioni;
2) propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti
le Sezioni e dei relativi Coordinatori;
3) convoca, tramite la Segreteria Nazionale, le Sezioni, anche
in seduta plenaria, sia su richiesta dei rispettivi
Coordinatori sia per propria iniziativa. Alla riunione delle
Sezioni è obbligatoriamente invitato;
4) partecipa, anche con il Coordinatore interessato, alle
riunioni degli Organi sociali e alle assemblee qualora nelle
stesse si trattino argomenti che siano stati oggetto di studio
da parte del Centro;
5) propone al C.D. la nomina di eventuali consulenti esterni
qualora si renda necessario per la elaborazione degli studi
sentito il Coordinatore della Sezione eventualmente
interessata;
6) propone al C.D. la creazione di nuove Sezioni;
7) riferisce al Presidente sull’attività del Centro studi.
I Coordinatori delle Sezioni hanno il compito di coordinare
l’attività della Sezione di concerto con il Responsabile del
Centro Studi promuovendo riunioni della Sezione a cui sono
premessi con la trattazione di qualsiasi argomento di
competenza.
Art. 32 -
NazionaleAllenatori
All’interno dell’ Associazione Italiana Allenatori Calcio
escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della
squadra denominata ”Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con
lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere
benefico. Per il raggiungimento di tali scopi si propone la
partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con
particolare riguardo a quelle concernenti l’attività
calcistica.
La nazionale Italiana allenatori di calcio si compone dei
tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.
ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo
dell’A.I.A.C. |
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