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ASSOCIAZIONE
ITALIANA ALLENATORI CALCIO
VIA G.D'ANNUNZIO, 138 - 50135 FIRENZE
Art. 1 –
Costituzione
E’ costituita l’Associazione Italiana Allenatori Calcio che usa come
abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come segno distintivo, le
stesse lettere contornate dalla dizione sociale su freccia tricolore
bianco, rosso e verde, dentro tre cerchi di colore bianco azzurro.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze via
Gabriele D’Annunzio 138 presso il Centro Tecnico federale di
Coverciano.
Art. 2 – Scopi
L’AIAC, per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi
la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali d
economici degli allenatori di calcio; la qualificazione, la
diffusione e lo sviluppo dello sport calcistico, con particolare
attenzione alla questione giovanile. Realizza i propri scopi
sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in
modo da costituire riferimento per gli allenatori e per tutte le
componenti del calcio;promuovendo iniziative utili per la categoria
e per gli interessi generali del calcio, in particolare la
formazione,l’aggiornamento, l’educazione ai valori dello sport;
partecipando attivamente a tutti livelli territoriali ed
istituzionali dell’organizzazione calcistica italiana.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale
“l’allenatore” che ne rappresenta l’organo ufficiale.
Art. 3 – Associati
Possono associarsi all’A.I.A.C., mediante pagamento della quota
associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico.
L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle
Norme del presente Statuto ed al regolamento applicativo.
Si perde la qualifica di associato per morosità, dimissioni ed
indegnità in seguito ad indagine e pronuncia definitiva dei
competenti Organi statutari.
Art. 4 – Componenti
Gli allenatori professionisti costituiscono la componente
professionistica dell’Associazione. Gli allenatori dilettanti la
componente dilettantistica. Ciascuna componete può trattare in
materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia
funzionale. In materia di interesse comune, la competenza a
deliberare è unicamente degli organismi rappresentativi
dell’Associazione. La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti
delle istituzioni locali è affidata per delega ai Gruppi competenti
per territorio.
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’A.I.A.C.:
a) l’Assemblea generale
b) il Presidente
c) i Vice Presidenti
d) il Consiglio Direttivo
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
f) il Collego dei Probiviri
Art. 6 – L’Assemblea
1.Composizione
L’Assemblea Generale è costituita dai delegati eletti dall’assemblea
degli allenatori professionisti e dai delegati dell’assemblea degli
allenatori dilettanti, questi ultimi in ragione di uno ogni
centocinquanta iscritti alla data del 31 Dicembre di ogni anno sulla
media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione.
I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due
anni (nell’anno di svolgimento dell’Assemblea ed in quello
precedente).
2. Convocazione
L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta
all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per
decisone del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti, oppure su richiesta dei Gruppi regionali o su richiesta
motivata di almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea è diramata ai delegati professionisti
ed ai Gruppi regionali da parte del Presidente dell’A.I.A.C. almeno
30 giorni prima della data prevista.
Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono
intercorrere almeno 24 ore.
3. Costituzione e deliberazioni
Le Assemblee sono presiedute da un delegato nominato in apertura di
seduta. Funge da segretario quello dell’Associazione e, in caso di
una sua assenza o impedimento, un delegato nominato dall’assemblea
sempre in apertura di seduta.
Per la validità dell’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è
necessaria la presenza della maggioranza dei delegati sia dilettanti
che professionisti.
In seconda convocazione l’Assemblea generale, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei
delegati presenti.
Tutte le deliberazione assembleari sono assunte a maggioranza dei
voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto.
I delegati della categoria professionisti hanno diritto a tanti voti
quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti. Il quorum
spettante ad ogni delegato professionista sarà determinato dalla
Commissione verifica poteri prima di ogni assemblea.
Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere
approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che sia
diversamente previsto dal presente Statuto o che l’Assemblea, a
maggioranza assoluta, non stabilisca una forma diversa di votazione,
fatta eccezione per quelle relative alle elezione degli organi
sociali.
All’inizio di seduta, con la forma di votazione prevista al
precedente comma, l’Assemblea nominerà una Commissione per la
verifica dei poteri, la quale provvederà alla verifica dei delegati
presenti, al controllo delle candidature e a tutte le operazioni
elettorali necessarie. Non potranno far parte della Commissione gli
allenatori che siano iscritti negli elenchi dei candidati.
4. Funzioni
L’Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano
negli scopi sociali o che non siano specificatamente attributi ad
altri Organi dal presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:
a) l’esame della gestione sociale
b) l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo
c) l’elezione degli Organi dell’associazione ogni 4 anni
d) la modifica dello Statuto
Art. 7 – Le Assemblee degli allenatori professionisti e degli
allenatori dilettanti
1.Composizione
L’Assemblea gli allenatori professionisti è costituita da tutti gli
allenatori di 1° e 2° Categoria e Direttori Tecnici che risultano
iscritti all’A.I.A.C. alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Nel caso in cui l’Assemblea degli allenatori dilettanti non abbia
carattere elettivo, la stessa è costituita dai presidenti regionali.
In caso di votazione il voto espresso a ciascun presidente regionale
viene considerato in relazione al numero degli iscritti.
Negli anni in cui l’Assemblea ha carattere elettivo, la stessa è
costituita dai delegati risultati eletti in ragione di uno ogni
cento iscritti alla data del 31 Dicembre sulla media del quadriennio
precedente e con il minimo di uno per regione. I delegati
partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni
(nell’anno di svolgimento dell’assemblea ed in quello precedente).
2. Convocazione
Ciascuna Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in via
ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria per decisone del
Consiglio Direttivo o su richiesta dei Gruppi regionali o su
richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
La convocazione delle Assemblee è diramata agli allenatori
professionisti e, nel caso di Assemblea degli allenatori dilettanti,
ai Gruppi regionali, da parte del Presidente dell’A.I.A.C. su
domanda del Vice Presidente della categoria o di chi ha richiesto
l’Assemblea straordinaria, almeno 30 giorni prima della data
prevista.
3. Costituzione e deliberazioni
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione,
la presenza della maggioranza degli allenatori aventi titolo a
parteciparvi. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente
costituite qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono
intercorrere almeno 24 ore.
4. Funzioni delle Assemblee
Le assemblee dei professionisti e dei dilettanti:
a) deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In
materie di interesse generale dell’Associazione, le risultanze dei
lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti
dell’Assemblea generale e del C.D. dell’A.I.A.C.
b) designano il candidato a Presidente dell’A.I.A.C.
c) eleggono i Consiglieri (6 per l’Assemblea dei professionisti, 6
per l’Assemblea dei dilettanti ed i relativi 4 supplenti per
ciascuna componente) del Consiglio Direttivo
d) eleggono i Vice Presidenti (1 per i professionisti, 1 per i
dilettanti)
e) designano i membri effettivi ( 2 per i dilettanti, 1
professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Revisori dei
Conti
f) designano i membri effettivi (2 dilettanti, 1 professionista) ed
i supplenti (1+1) del Collegio dei Probiviri
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente nominato ai sensi dell’Art. 9
b) 2 Vice Presidenti
c) n. 6 allenatori professionisti
d) n. 6 allenatori dilettanti
Art. 9 – Elezione del Presidente
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti potranno designare
ciascuna un candidato da scegliersi nell’ambito degli iscritti
all’A.I.A.C.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale, a scrutinio
segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti. Ciascun delegato
potrà esprimere una sola preferenza. Qualora nessun candidato
ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà
immediatamente ad una nuova votazione e così via fino ad un massimo
di tre votazioni,successivamente si procederà a due ulteriori
votazioni in cui risulterà eletto il candidato che avrà conseguito
il 50% + 1 dei voti degli avanti diritto. Nel caso di mancata
elezione, si procederà alla riconvocazione di una assemblea entro 90
giorni.
La validità delle candidature prescelte è subordinata alla
presentazione da parte dei candidati stessi delle loro linee
programmatiche, da comunicare almeno trenta (30) giorni prima
dell’assemblea alla Segreteria Nazionale, che provvederà alla
trasmissione ai Gruppi regionali ed ai delegati professionisti.
Art. 10 – Attribuzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta l’A.I.A.C. a tutti gli effetti.
Inoltre:
a) convoca l’Assemblea generale e quella di categoria
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo
c) convoca, almeno due volte all’anno, il Consiglio dei Presidenti
dei Gruppi regionali per una riunione congiunta col Consiglio
Direttivo
d) coordina l’attività di tutti gli Organi dell’Associazione
e) per particolari ed urgenti motivi il Presidente, sentito
l’Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente
esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al
quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima
riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza
degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole
del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei
problemi che investono particolare competenza professionale,della
collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti
all’Associazione. In caso di impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione
in forma continuativa all’A.I.A.C., per un periodo non superiore a
sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le
modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e
vacanza, il Vicepresidente con maggiore anzianità in forma
continuativa all’A.I.A.C. dovrà provvedere alla convocazione della
Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente entro
90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno che
non manchino non più di 120 giorni al rinnovo ordinario della
cariche o dalla convocazione dell’Assemblea ordinaria.
Art. 11 – I Vicepresidenti
I due Vicepresidenti sono eletti dalle assemblee di categoria, uno
dall’assemblea degli allenatori professionisti, uno da quella degli
allenatori dilettanti. I Vicepresidenti collaborano col Presidente
nella gestione dell’Associazione, costituendo con lo stesso
l’Ufficio di Presidenza. Sono preposti inoltre alle componenti da
cui promanano: in tale veste possono convocare i Consiglieri del
proprio settore per riunioni preparatorie del Consiglio Direttivo o
per approfondire materie di interesse esclusivo della componente
stessa, anche avvalendosi della collaborazione del Centro Studi.
Delle riunioni suddette vengono posti a conoscenza il Presidente ed
il Vicepresidente dell’altro settore che, se lo ritengono opportuno,
possono parteciparvi. I Vicepresidenti richiedono al Presidente la
convocazione dell’assemblea del proprio settore. Nel caso di
dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per l’elezione di ogni
Vicepresidente dovrà essere convocata l’assemblea di categoria per
provvedere ad una nuova elezione.
Art. 12 – Elezione dei Consiglieri
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti provvederanno
ciascuna alle elezioni dei sei consiglieri per le rispettive
categorie più quattro supplenti ciascuna.
Le candidature degli allenatori dilettanti dovranno pervenire da
parte dei Gruppi regionali alla Segreteria nazionale entro le ore 12
del settimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea di
categoria, mentre quelle della componente professionisti saranno
presentate nel corso dell’assemblea stessa.
Ciascun delegato potrà esprimere preferenze per un numero di
candidati pari ai due terzi dei consiglieri da designare. Per
ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno
ottenuti il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il
candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma
continuativa, all’A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il
candidato più anziano di età.
In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un
consigliere, si procederà alla sua sostituzione, categoria per
categoria, col primo dei non eletti.
Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione. In particolare:
a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al
raggiungimento degli scopi sociali
b) concorda con i Gruppi regionali gli obiettivi di politica e
gestione del territorio e ne verifica il grado di realizzazione
c) approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi regionali,
con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio
d) ha facoltà di sciogliere i Consigli regionali per manifesta
inadeguatezza o per gravi e reiterate inadempienze e nominare i
relativi Commissari con le funzioni previste
e) si incarica di far rispettare lo Statuto, emanando all’uopo
eventuali regolamenti che pure ha facoltà di modificare
f) nomina il segretario dell’A.I.A.C.
g) nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i
componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi
coordinatori
h) designa i rappresentanti dell’A.I.A.C. secondo quanto previsto
dallo Statuto della FIGC presso gli Organi federali e presso
qualsiasi altra associazione ed ente
i) assicura le attività previste dallo Statuto federale per le
elezioni dei rappresentanti degli allenatori in assemblee o nel
Consiglio federale
j) assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle
stese nei confronti dei Gruppi regionali
k) è l’organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il
Collegio dei Probiviri
l) predispone lo Statuto di tipo regionale
Art. 14 – Compiti dei Consiglieri
I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con
gli iscritti, partecipando
Anche alle riunioni ed alle assemblee dei gruppi regionali o degli
alLenatori professionisti per informare sulla gestione
dell’Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati
conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quant’altro
sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi
portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero ed a
informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi
suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere
notizie.
I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere
sostituiti da persone a ciò delegate su decisone del Consiglio
Direttivo.
Art. 15 – Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il
Presidente nell’amministrazione dell’Associazione e si adopera per
il buon funzionamento della stessa. Egli esercita le funzioni di
tesoriere, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione;
partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su
richiesta, alle riunioni di ogni altro organismo dell’Associazione
con funzioni di verbalizzante ed eventualmente consultive.
Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi (uno della categoria professionisti e due delle categoria
dei dilettanti) eletti con le modalità di cui all’art. 18 e scelti
fra associati particolarmente esperti in materie giuridiche ed
amministrative.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno
dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa
categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi
dall’incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un
membro effettivo o venga a cessare dall’incarico, subentrerà il
primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza,
dell’altra categoria.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva
alla elezione, nomina nel proprio seno un Presidente.
In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla
nomina di un nuovo Presidente.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile
con quella di Presidente di Gruppo regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie
osservazioni sulla relazione finanziaria preparata dal Consiglio
Direttivo in occasione dell’assemblea annuale e compie, almeno ogni
quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri,
controlli sulla regolare tenuta della contabilità.
Può convocare l’Assemblea generale in seduta ordinaria e
straordinaria e le assemblee di categoria nei casi previsti dal
regolamento organico.
Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi (uno
della categoria professionisti e due della categoria dilettanti)
eletti con le modalità di cui all’art. 18 e scelti tra associati
particolarmente esperti in materia giuridica.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno
dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa
categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi
dall’incarico.
Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o
venga a cessare dall’incarico, subentrerà il primo dei non eletti
della stessa categoria o, in mancanza, dell’altra categoria.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile
con quella di Presidente di Gruppo regionale.
Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva alla
elezione, nomina nel proprio seno un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli
associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva,
come
Arbitro semplice ed irritale e con dispensa da ogni formalità di
procedura d anche dal deposito del lodo di cui all’art. 825 C.P.C.,
sulle questioni disciplinari, su quelle relative all’ammissione ed
espulsione degli associati e su ogni altra questione che possa
insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente
Statuto
Art. 18 – Elezione dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri
L’assemblea dei dilettanti designerà cinque candidati all’elezione
sia di Revisore di Conti sia di Probiviro.
L’assemblea dei professionisti provvederà alla designazione di tre
candidati per ciascun Collegio. Le candidature dovranno pervenire
alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno
precedente a quello fissato per l’assemblea di categoria. Ciascun
delegato potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 19 – Proroga poteri degli organi sociali
Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini
previsti o non avvenga l’elezione di alcun candidato, i relativi
Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a
seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data
dell’assemblea in cui si è verificato quanto sopra.
Art. 20 – Durata delle cariche sociali
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri durano
in carica quattro anni.
Art. 21 – Gruppi regionali
In ogni regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo
regionale con proprio statuto conforme allo schema predisposto dal
C.D.
Esso è rappresentato dal proprio presidente o da un consigliere
dallo stesso delegato.
La carica di Presidente di Gruppo regionale è incompatibile con
quella di Consigliere nazionale.Ai gruppi regionali, a fronte delle
proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote
associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il C.D.
I gruppi regionali dovranno redigere una relazione annuale
riguardante l’attività svolta e l’uso delle entrate a loro pervenute
(rendiconto) da sottoporre a controllo del C.D.
I Gruppi regionali debbono assicurare in particolare:
a) proselitismo e partecipazione alla vita associativa
b) servizi ed assistenza agli allenatori, in particolare agli
associati
c) relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio
d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti elaborati
dall’A.I.A.C.
Art. 22 – Gruppi provinciali
I Gruppi regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi
provinciali aventi un minimo di 20 associati, con il compito di
coordinare a livello locale l’attività dell’Associazione secondo gli
indirizzi del gruppo regionale in armonia con la politica
dell’Associazione.
Ciascun gruppo provinciale avrà un proprio statuto conforme allo
schema tipo predisposto dal C.D. regionale ed approvato dal C.D.
regionale.
Il gruppo provinciale, rappresentato dal suo presidente o da un suo
delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi federali
locali attivandosi anche per l’organizzazione dell’attività di
aggiornamento, la diffusione dell’informazione e l’assistenza degli
iscritti.
I presidenti dei gruppi provinciali partecipano, insieme ai
presidenti dei gruppi regionali, ad un eventuale incontro di
aggiornamento annuale indetto su iniziativa del C.D. nazionale.
Art. 23 – Centro studi
Viene istituito un Centro studi col compito di realizzare
studi,ricerche, consulenze su tutte le materie di competenza
dell’Associazione.
Tale Centro si articola in sezioni di almeno tre membri scelti tra
persone che abbiano una comprovata esperienza nelle materie che sono
chiamate a trattare.
Delle sezioni possono far parte anche i componenti del C.D.
Il Consiglio Direttivo nomina:
a) il responsabile del Centro studi col compito di costituire le
sezioni, coordinarne ed indirizzare le attività, tenuto conto anche
degli orientamenti espressi dal Consiglio medesimo
b) i componenti ed i coordinatori delle sezioni, sentito il
responsabile del Centro studi
Per le finalità assegnate alle sezioni, il C.D. può decidere di
avvalersi della collaborazione, anche retribuita e continuata, di
esperti non appartenenti all’A.I.A.C. che svolgeranno il loro
compito in coordinazione con la sezione competente per materia ed
anche su richiesta della stessa.
Art. 24 – Relazione morale e finanziaria
A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea annuale una
relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio
sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri.
Il C.D. redigerà una relazione sulla situazione finanziaria al
termine di ogni esercizio annuale che ha durata dal 1 Gennaio al 31
Dicembre.
Tale situazione dovrà essere sottoposta al Collegio dei Revisori dei
Conti che esprimerà il proprio parere in merito, redigendone
apposita relazione al riguardo
Art. 25
L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del
diritto d’immagine, se a titolo individuale, è liberamente
esercitata da ogni singolo iscritto all’Associazione Italiana
Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono all’A.I.A.C. i
diritti di utilizzazione del loro ritratto per l’ipotesi in cui il
ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o
collezioni o concerna comunque riproduzioni relative a più
allenatori.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a
cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di
utilizzazione dl ritratto.
Art.26 – Patrimonio e rendite
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed
immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di
elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e
giuridiche. Costituiscono patrimonio dell’A.I.A.C. anche gli avanzi
netti di gestione, nonché i debiti.
Art. 27 – Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito dai versamenti
e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
Art. 28 – Risorse economiche
Per il conseguimento dei propri fini, l’A.I.A.C. dispone delle
seguenti risorse:
a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro che,
successivamente, aderiscono all’Associazione;
b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) introiti realizzati a seguito dell’organizzazione di
manifestazioni di carattere ricreativo e/o culturale;
d) elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e
giuridiche.
L’A.I.A.C. può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la
conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura
commerciale.
Art. 29 – Scioglimento dell’Associazione
L’A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera
dell’Assemblea generale riunita in seduta straordinaria.
L’impiego dell’eventuale giacenza cassa e la destinazione del
patrimonio sociale saranno decisi dall’Assemblea generale a tale
scopo convocata. In ogni caso ogni socio è escluso dalla percezione
di rimborso in caso di scioglimento dell’Associazione anche in caso
di suo decesso.
Art. 30 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del
diritto ordinario in quanto applicabili.
(Fonte:AIAC) |
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