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Il Consiglio
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7
Luglio 2011, a specifico chiarimento e a parziale deroga delle
disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del
18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in
relazione all’obbligo di impiego del giovane calciatore c.d.
“fidelizzato” a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione
Sportiva 2012-2013, ha deliberato quanto segue:
- Per essere considerato “fidelizzato”, un calciatore deve
tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione Sportiva precedente
a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, sotto forma
di:
* variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);
* sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il
prestito da altre Società.
- Il calciatore “fidelizzato” può essere ceduto in prestito ad altre
Società durante la Stagione Sportiva precedente a quella per la
quale è stabilito l’obbligo di impiego, al termine della quale il
calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza.
- Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per
effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non può essere
riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore “fidelizzato”
in favore della Società cessionaria, anche nel caso in cui il titolo
del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella
Stagione Sportiva in cui è previsto l’obbligo di impiego del
calciatore “fidelizzato”.
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a
quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, viene inserito
nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo
scioglimento del vincolo, sottoscrive un aggiornamento di posizione
con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere
considerato “fidelizzato”.
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a
quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, viene
svincolato ai sensi dell’art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per
accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012-2013, sottoscrive un
aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato
svincolato, non può essere considerato “fidelizzato”.
PUBBLICATO IN ROMA L’11 LUGLIO 2011 |
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