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  + - Settore Tecnico FIGC
  Norme relative alla attività della Sezione Medica
Art. 39 - Funzioni
La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all’art. 11 secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe, dei Settori e dal Regolamento di cui all’art. 11 comma 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con la Scuola Allenatori, la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.  
Art. 40 - Tutela sanitaria degli atleti professionisti
In applicazione del disposto di cui all’art. 4, 2° comma del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, i medici sociali responsabili sanitari delle singole società devono inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria in originale dell’atleta stesso al “medico federale” presso la Sezione Medica.  
Art. 41 - Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica
L’accertamento dell’idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo alle strutture sanitarie pubbliche o a centri con questo convenzionati, o in altri centri previsti dalle legislazioni regionali in materia. La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento delle prescrizioni di cui al 1° comma del presente articolo.  
Art. 42 - Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica
In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l’accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai medici di medicina generale o a medici specialistici pediatri di libera scelta. La Sezione potrà svolgere azione didattica, conoscitiva e di impulso nei confronti delle Società e dei tesserati al fine di un migliore assolvimento degli adempimenti di cui al primo comma.  
Art. 43 - Schedario tesserati inidonei
La Sezione, ricevuta la comunicazione di idoneità di cui all’art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei. Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene informata la Segreteria della F.I.G.C. Ai fini dell’aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare l’eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.  
Art. 44 - Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore
La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.  
Art. 45 - Norme di indirizzo per l’attività dei medici sociali
La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla normativa antidoping.  
Art. 46 - Norme di indirizzo per l’attività degli operatori sanitari in forza alle società
La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all’art. 28, comma 5, del presente Regolamento.  
Art. 47 - Attività scientifica
La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla medicina dello sport applicata al calcio anche in collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.  
Art. 48 - Collaborazione con organismi esteri
La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.  
Art. 49 - Responsabile della Sezione
Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.  
Art. 50 - Commissione Consultiva
Il Comitato Direttivo può istituire presso la Sezione Medica del Settore Tecnico una Commissione Consultiva con il compito di affrontare le problematiche di carattere medico del mondo del calcio. La Commissione è formata dai Medici designati dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico, dall’A.I.A., dall’A.I.C., dall’A.I.A.C., dalla L.A.M.I.CA, e dalI’A.I.P.A.C..  
Art. 51 - Organizzazione e funzioni
La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si avvale di specialisti in medicina dello sport, cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori sanitari e personale di supporto.  
NORMA TRANSITORIA
1. Sino alla istituzione della Commissione Disciplinare di cui all’art. 36 del Presente Regolamento il potere disciplinare viene esercitato dal Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 33 del precedente Regolamento del Settore Tecnico.  

Ricerche

 
 
 
 
 

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