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Norme relative alla
attività della Sezione Medica |
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Art. 39 - Funzioni
La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all’art. 11
secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto
Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe,
dei Settori e dal Regolamento di cui all’art. 11 comma
2. La Sezione è espressione del Settore e come tale
opera in stretto collegamento con la Scuola Allenatori,
la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e
Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.
Art. 40 - Tutela
sanitaria degli atleti professionisti
In applicazione del disposto di cui all’art. 4, 2° comma
del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro con l’atleta professionista senza che
questi venga trasferito ad altra Società
professionistica, i medici sociali responsabili sanitari
delle singole società devono inviare, contestualmente
alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda
sanitaria in originale dell’atleta stesso al “medico
federale” presso la Sezione Medica.
Art. 41 - Tutela
sanitaria dei tesserati che praticano attività
agonistica
L’accertamento dell’idoneità specifica, cui devono
sottoporsi coloro che intendono praticare attività
agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del
Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo
esclusivo alle strutture sanitarie pubbliche o a centri
con questo convenzionati, o in altri centri previsti
dalle legislazioni regionali in materia. La Sezione
potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché
didattica nei confronti delle società e dei tesserati al
fine di un puntuale adempimento delle prescrizioni di
cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 42 - Tutela
sanitaria dei tesserati che praticano attività non
agonistica
In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28
febbraio 1983, l’accertamento dello stato di buona
salute dei tesserati che praticano attività non
agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai
medici di medicina generale o a medici specialistici
pediatri di libera scelta. La Sezione potrà svolgere
azione didattica, conoscitiva e di impulso nei confronti
delle Società e dei tesserati al fine di un migliore
assolvimento degli adempimenti di cui al primo comma.
Art. 43 -
Schedario tesserati inidonei
La Sezione, ricevuta la comunicazione di idoneità di cui
all’art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed
aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non
idonei. Lo schedario ha finalità conoscitive,
epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze
viene informata la Segreteria della F.I.G.C. Ai fini
dell’aggiornamento dello schedario, le società sono
tenute a comunicare l’eventuale cessazione dello stato
di inidoneità del tesserato alla Sezione.
Art. 44 - Compiti
di assistenza alle Squadre Nazionali e alle
Rappresentative di Lega e di Settore
La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge
compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai
tecnici componenti le Squadre Nazionali e le
Rappresentative di Lega e di Settore.
Art. 45 - Norme di
indirizzo per l’attività dei medici sociali
La Sezione esprime indirizzi di ordine
igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento
sulle principali problematiche di medicina dello sport
applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni
sulla normativa antidoping.
Art. 46 - Norme di
indirizzo per l’attività degli operatori sanitari in
forza alle società
La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed
organizza i corsi di aggiornamento di cui all’art. 28,
comma 5, del presente Regolamento.
Art. 47 - Attività
scientifica
La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla
medicina dello sport applicata al calcio anche in
collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.
Art. 48 -
Collaborazione con organismi esteri
La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica
con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.
Art. 49 -
Responsabile della Sezione
Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli
specialisti in medicina dello sport che siano in
possesso di consolidate e significative professionalità
sia nel campo della ricerca che in quello della pratica
sportiva.
Art. 50 -
Commissione Consultiva
Il Comitato Direttivo può istituire presso la Sezione
Medica del Settore Tecnico una Commissione Consultiva
con il compito di affrontare le problematiche di
carattere medico del mondo del calcio. La Commissione è
formata dai Medici designati dalle Leghe, dal Settore
Giovanile e Scolastico, dall’A.I.A., dall’A.I.C.,
dall’A.I.A.C., dalla L.A.M.I.CA, e dalI’A.I.P.A.C..
Art. 51 -
Organizzazione e funzioni
La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si
avvale di specialisti in medicina dello sport,
cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia
respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori
sanitari e personale di supporto.
NORMA TRANSITORIA
1. Sino alla istituzione della Commissione Disciplinare
di cui all’art. 36 del Presente Regolamento il potere
disciplinare viene esercitato dal Comitato esecutivo
secondo quanto previsto dall’art. 33 del precedente
Regolamento del Settore Tecnico. |
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