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														Disciplina della tutela 
														sanitaria delle attività 
														sportive e della lotta 
														contro il doping  
														
														 
														In base alla Legge 376 
														per la “disciplina della 
														tutela sanitaria delle 
														attività sportive e 
														della lotta contro il 
														doping”, entrata in 
														vigore il 2 gennaio 
														2001, costituiscono 
														doping la 
														somministrazione o 
														l’assunzione di farmaci 
														o di sostanze 
														farmacologicamente 
														attive e l’adozione o la 
														sottoposizione a 
														pratiche terapeutiche, 
														non giustificate da 
														condizioni patologiche 
														ed idonee a modificare:
														 
														- le condizioni 
														biologiche 
														dell’organismo al fine 
														di migliorare le 
														prestazioni agonistiche 
														degli atleti;  
														- i risultati dei 
														controlli sull’uso dei 
														farmaci, delle sostanze 
														e delle pratiche 
														suddette.  
														I farmaci, le sostanze 
														farmacologicamente 
														attive e le pratiche 
														terapeutiche, il cui 
														impiego è considerato 
														doping, sono individuati
														
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