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Art. 30 - Sospensione volontaria
1. l Tecnici che intendono espletare attività di altra natura
inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all'Albo
e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la
sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di
Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui vengono
meno i motivi per i quali era stata richiesta.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano
attività di altra natura inerente al calcio senza avere chiesto ed
ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l'ammissione
in campo a tale titolo.
4. Il decorso del periodo di sospensione non esonera
dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di
aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art. 14.
Art. 31 - Attività dei Tecnici quali calciatori
1. II Settore Tecnico è retto dal Presidente Delegato che ne
risponde al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.
2. II Presidente Delegato del Settore Tecnico è nominato per
due stagioni sportive dal Consiglio Federale su proposta del
Presidente Federale.
3. La definizione dei principi e criteri tecnici per lo
sviluppo dell'attività calcistica spetta al Consiglio Direttivo, che
viene nominato dal Consiglio Federale per due stagioni sportive.
4. II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Delegato
al Settore Tecnico ed é formato da altri quindici componenti così
nominati dal Consiglio Federale:
a) sei componenti nominati per riconosciuta specifica
professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle funzioni
del Settore Tecnico;
b) tre componenti nominati rispettivamente su designazione uno
della Lega Nazionale Professionisti, uno della Lega Professionisti
Serie C e uno della Lega Nazionale Dilettanti;
c) due componenti nominati su designazione uno dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica e uno dall'Associazione Italiana
Arbitri;
d) tre componenti nominati su una designazione ciascuna delle
Associazioni di Categoria degli Allenatori, dei Calciatori, dei
Medici;
e) dal Commissario Tecnico della Squadra Nazionale A.
5. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio
Federale nomina, sentito il Presidente Delegato al Settore Tecnico,
un Vice-Presidente e tre membri del Comitato Esecutivo.
6. II Consiglio Direttivo assume le decisioni e le iniziative
per l'attuazione delle attribuzioni previste dall'art. 1 del
presente Regolamento.
7. II Presidente convoca periodicamente il Consiglio Direttivo
e ne formula l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle
richieste avanzate dai suoi componenti.
8. Su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti di
altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.l.G.C.,
nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.
9. II Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal
Vice-Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo.
10. Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare e rendere
immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la
ratifica nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo esercita
inoltre le funzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
11. Per particolari ed urgenti motivi il Presidente Delegato
può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ai
quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella
prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata
decadenza degli stessi.
Art. 32 - Norme di comportamento
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono
tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza
sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro
condotta ai principi della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme di comportamento, il
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli
iscritti, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 33 del
presente Regolamento, i provvedimenti disciplinari previsti dal
Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 33 - Disciplina dei Tecnici
1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi
disciplinari nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati
per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le
violazioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento, i Tecnici,
compresi quelli Federali, sono soggetti alla giurisdizione del
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato
Esecutivo, previa contestazione scritta degli addebiti
all'interessato, il quale, nel termine di quindici giorni dalla
ricezione della contestazione, può presentare le proprie
controdeduzioni. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso
al Presidente della F.l.G.C. entro trenta giorni dalla
comunicazione.
4. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano
responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla
Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne
viene data comunicazione al Presidente della F.l.G.C..
5. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i
provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico
dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal
precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.
Art. 34 - Obblighi e deroghe
1. L'attività degli Allenatori presso le società è
disciplinata come segue:
A) Serie "A" e "B":
Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale
Professionisti deve essere obbligatoriamente affidata ad un
Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria
che ne assume l'effettiva responsabilità;
Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un
altro Allenatore Professionista di 1a categoria, ovvero un
Allenatore Professionista di 2a categoria, che assume la qualifica
di Allenatore "in seconda". Al Direttore Tecnico invece deve essere
affiancato obbligatoriamente un Allenatore Professionista di 1a
categoria;
Ac) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alla
disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori
Professionisti di 2a categoria che abbiano guidato le loro squadre
alla promozione dalla Serie "C1", alla Serie "B". La deroga è
concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida
effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra
della società nei Campionati della Lega Nazionale Professionisti. II
Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroga ad allenare la
prima squadra di società aderente alla Lega Nazionale
Professionisti, diversa da quella che ha conseguito la promozione,
qualora l'allenatore sia stato ammesso al corso per l'abilitazione
ad Allenatore Professionista di 1a categoria. In tale ultimo caso,
la deroga ha efficacia per una stagione sportiva e può essere
rinnovata per una seconda stagione sportiva nel caso di riconosciuta
idoneità al proseguimento del corso abilitativo;
Ad) il Consiglio Direttivo può, altresì, concedere deroghe
alla disposizione di cui al comma 1 per gli Allenatori
Professionisti di 2a categoria che, al termine del primo anno di
corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a
categoria, siano stati riconosciuti idonei al proseguimento del
corso stesso. La deroga è concessa con efficacia limitata ad una
stagione sportiva;
Ae) gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, per
effetto della deroga ottenuta, allenino per cinque anni consecutivi
la prima squadra di una società che milita nella Lega Nazionale
Professionisti vengono abilitati ad ogni effetto Allenatori
Professionisti di 1a categoria previo colloquio da sostenere con
esito positivo, davanti ad apposita Commissione del Settore Tecnico;
Af) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile
della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la
società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore
Professionista di 1a categoria o Direttore Tecnico;
Ag) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo,
può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della
stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la
responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore
Professionista di 2a categoria. L'autorizzazione viene trasmessa
alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione
alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire
le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore
autorizzato;
Ah) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della
prima squadra o in altri casi di forza maggiore, il Consiglio
Direttivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la
prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma
restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle
cause di forza maggiore;
Ai) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della
prima squadra il Consiglio Direttivo può autorizzare l'allenatore in
seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della
squalifica.
B) Serie "C1" e "C2":
B) Serie "C1" e "C2":
Ba) la prima squadra delle società della Lega Professionisti
Serie C deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore
Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria o ad un
Allenatore Professionista di 2a categoria che ne assume la
responsabilità tecnica;
Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un
altro Allenatore di 1a, di 2a,di Base o di 3a categoria, che è
definito allenatore "in seconda";
Bc) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alle
disposizioni di cui al comma precedente soltanto per Allenatori di
Base o Allenatori di 3a categoria che abbiano guidato le loro
squadre alla promozione in C2 dal Campionato Nazionale Dilettanti.
La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui
l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la
prima squadra della società nel Campionato di C2 o di C1, in caso di
ulteriore promozione;
Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile
della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la
società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore
Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria o di 2a
categoria;
Be) la società, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della
stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la
responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base
o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra deroga;
Bf) l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata
dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega
Professionisti Serie C, la quale provvede ad impartire le necessarie
disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della
prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono
allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Consiglio
Direttivo può autorizzare la società ad utilizzare, sino a che
l'impedimento non sia rimosso, altro allenatore, anche se di Base o
di 3a categoria, purché tesserato dall'inizio della stagione stessa;
Bh) è di competenza del Consiglio Direttivo ogni valutazione
in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;
Bi) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della
prima squadra, il Consiglio Direttivo può autorizzare un altro
Tecnico Professionista tesserato per la stessa società a dirigere la
prima squadra sino al termine della squalifica.
C) Campionato Nazionale Dilettanti; di Serie A e B del Calcio
Femminile e del Calcio a Cinque; di Eccellenza Regionale; di
Promozione; di Prima e Seconda Categoria:
Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad
un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1a, di 2a, di Base o di
3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore
di Calcio a Cinque;
Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della
prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società
deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore
abilitato;
Cc) i Comitati della Lega Nazionale Dilettanti segnalano al
Settore Tecnico eventuali violazioni alla presente disposizione per
i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 35 del presente Regolamento.
D) Attività giovanile delle società:
Da) il Comitato Esecutivo del Settore, sentite le Leghe ed il
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, può determinare
obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica
dell'attività giovanile presso la società;
Db) le squadre delle società di A, B e C1 che partecipano ai
Campionati della categoria "Primavera" o corrispondente devono
essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore
Professionista.
Art. 35 - Preclusioni e sanzioni
1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non
possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere
attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta
eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con
gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma
2 dell'art. 27.
2. Ai Tecnici è vietato dl prestare la loro opera, sia pure
temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non
hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore
Tecnico è fatto divieto dl trattare direttamente o indirettamente e
comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al
collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a
fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura
esclusivamente tecnica.
4. Ai Tecnici è, altresì, vietato dl svolgere mansioni
riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria
superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di
competenza del Consiglio Direttivo.
5. Gli iscritti all'Albo del Tecnici o ai Ruoli non possono
svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in
qualità dl collaboratori, se non preventivamente autorizzati dal
Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto previsto
dall'art. 30.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti
comporta l'adozione dl provvedimenti disciplinari.
7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al
precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca l'autorizzazione
concessa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), N.O.I.F. |
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