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  + - Settore Tecnico FIGC
  Classificazione dei Tecnici
Art. 13 - Classificazione dei Tecnici
1. I Tecnici che il Settore Tecnico qualifica e inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Professionisti di 1a categoria;
c) Allenatori Professionisti di 2a categoria;
c1) Allenatori di base;
d) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
e) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento);
f) Allenatori di Calcio a Cinque;
g) Preparatori Atletici;
h) Medici Sociali;
i) Operatori Sanitari Ausiliari.  
Art. 14 - Albo e ruolo dei Tecnici
1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Professionisti e dei Ruoli ufficiali degli altri Tecnici di cui al precedente art. 13.
2. II conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici e nei Ruoli ufficiali sopra indicati.
3. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo e nei Ruoli Speciali, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza rispettivamente all'Albo ed ai Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.
4. II Settore Tecnico determina annualmente le modalità e le quote di iscrizione all'Albo e ai Ruoli.
5. Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo o nel Ruolo.  
Art. 15 - Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli Tecnici
1. I Tecnici di cui all'art. 13 del presente regolamento:
a) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo al termine della stagione sportiva nel corso della quale compiono il 65° anno di età, ad eccezione dei Direttori Tecnici, Massaggiatori e dei Medici;
b) sono sospesi temporaneamente dall'Albo o dal Ruolo nel caso non siano tesserati o non versino le relative quote di iscrizione per più di 3 stagioni sportive consecutive;
c) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. stessa.
2. La delibera di sospensione di cui al comma c) è notificata ai Tecnici interessati, i quali per essere reintegrati devono saldare le quote non versate e, ad eccezione dei massaggiatori e dei medici, devono sostenere con esito positivo un nuovo esame attitudinale.
3. E' prevista anche una richiesta di sospensione volontaria nel caso di cui all'art. 30.  
Art. 16 - Compiti dei Tecnici
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico devono:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici Federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dal Consiglio Federale.  
Art. 17 - Direttori Tecnici
1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.
2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano svolto almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel Settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;
b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto, a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale e internazionale;
c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con colloquio sostenuto avanti ad una Commissione nominata dal Presidente Delegato;
d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;
e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
4. Per il tesseramento di Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettere b), c), d), e) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C.  
Art. 18 - Allenatori professionisti di 1° Categoria
1. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.
2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso Centrale organizzato presso il Centro Tecnico Federale.
3. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria un'anzianità di almeno un anno di iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2a categoria.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.
5. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento possono chiedere al Settore Tecnico di essere inquadrati nell'Albo con la qualifica di Direttore Tecnico.  
Art. 19 - Allenatori professionisti di 2° Categoria
1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché di squadre giovanili di società della Lega Nazionale Professionisti.
2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di allenatore "in seconda" di squadre e di società della Lega Nazionale Professionisti.
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico.
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria un'anzianità di almeno due anni di iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base o degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria.
5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.  
Art. 20 - Allenatori Dilettanti di 3° Categoria
1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società di Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società di ogni categoria.
2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dal 1.1.1998.  
Art. 21 - Istruttori di Giovani Calciatori
1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, e ad operare nei Centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dal 1.1.1998.  
Art. 22 - Allenatori di Base
1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per conoscenza al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3a categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.  
Art. 23 - Allenatori di Calcio a Cinque
1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque.
2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, sono demandati per l'attuazione alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali deve essere inoltrata al Settore Tecnico, quella per partecipare ai Corsi periferici deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
5. Gli Allenatori di Calcio a Cinque devono permanere nel ruolo per almeno tre anni.  
Art. 24 - Preparatori Atletici
1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori delle società di calcio di ogni categoria.
2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico.
3. Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dall'l.S.E.F..
4. I criteri di valutazione, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.  
Art. 25 - Medici Sociali
1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali gli appartenenti all'Ordine dei Medici che presentano regolare domanda al Settore Tecnico.
2. II tesseramento dei Medici Sociali da parte delle società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
3. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti alla prima squadra delle società professionistiche è richiesto, oltre a quanto previsto ai punti 1. e 2., la specializzazione in Medicina dello Sport.
4. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti a tutte le squadre, oltre all'iscrizione al ruolo, viene raccomandata l'iscrizione alla F.M.S.I..
5. II Medico Sociale responsabile sanitario delle società professionistiche deve possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e viene iscritto in un elenco presso la Sezione Medica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995.  
  

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