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Settore Tecnico FIGC |
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Classificazione dei Tecnici |
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Art. 13 - Classificazione
dei Tecnici
1. I Tecnici che il Settore Tecnico qualifica e
inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente
Regolamento, si suddividono in:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Professionisti di 1a categoria;
c) Allenatori Professionisti di 2a categoria;
c1) Allenatori di base;
d) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad
esaurimento);
e) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad
esaurimento);
f) Allenatori di Calcio a Cinque;
g) Preparatori Atletici;
h) Medici Sociali;
i) Operatori Sanitari Ausiliari.
Art. 14 - Albo e
ruolo dei Tecnici
1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla
formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo
dei Tecnici Professionisti e dei Ruoli ufficiali degli
altri Tecnici di cui al precedente art. 13.
2. II conseguimento dell'abilitazione da parte del
Settore Tecnico, secondo le norme del presente
Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei
Tecnici e nei Ruoli ufficiali sopra indicati.
3. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo e nei Ruoli
Speciali, se non in regola con le condizioni previste
per l'appartenenza rispettivamente all'Albo ed ai Ruoli,
non possono essere tesserati da parte delle società.
4. II Settore Tecnico determina annualmente le modalità
e le quote di iscrizione all'Albo e ai Ruoli.
5. Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si
intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto
e riportato nell'Albo o nel Ruolo.
Art. 15 -
Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli
Tecnici
1. I Tecnici di cui all'art. 13 del presente
regolamento:
a) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo
al termine della stagione sportiva nel corso della quale
compiono il 65° anno di età, ad eccezione dei Direttori
Tecnici, Massaggiatori e dei Medici;
b) sono sospesi temporaneamente dall'Albo o dal Ruolo
nel caso non siano tesserati o non versino le relative
quote di iscrizione per più di 3 stagioni sportive
consecutive;
c) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo
nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
stessa.
2. La delibera di sospensione di cui al comma c) è
notificata ai Tecnici interessati, i quali per essere
reintegrati devono saldare le quote non versate e, ad
eccezione dei massaggiatori e dei medici, devono
sostenere con esito positivo un nuovo esame
attitudinale.
3. E' prevista anche una richiesta di sospensione
volontaria nel caso di cui all'art. 30.
Art. 16 - Compiti
dei Tecnici
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del
Settore Tecnico devono:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico
della società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche
dei calciatori;
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle
norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei
calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e
disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla
loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici Federali sono inquadrati nei ruoli del
Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla
loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dal
Consiglio Federale.
Art. 17 -
Direttori Tecnici
1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione
tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete
loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le
squadre della società per la quale sono tesserati e di
partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici
responsabili di ciascuna squadra.
2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal
Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori
Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65°
anno di età abbiano svolto almeno quindici anni di
attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel
Settore professionistico, dei quali almeno cinque presso
società della Lega Nazionale Professionisti;
b) in alternativa al requisito richiesto dalla
precedente lettera, aver svolto, a seguito di regolare
abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di
rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque
anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso
società che abbiano partecipato al Campionato della
massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito
in tale attività risultati particolarmente qualificanti
in sede nazionale e internazionale;
c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti
da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura
adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del
ruolo, da accertare con colloquio sostenuto avanti ad
una Commissione nominata dal Presidente Delegato;
d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile
etica professionale;
e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità
alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi
professionisti.
3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico
devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
cui al precedente comma 2.
4. Per il tesseramento di Direttori Tecnici provenienti
da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti
di cui al comma 2 lettere b), c), d), e) è necessario il
parere favorevole del Presidente della F.I.G.C.
Art. 18 -
Allenatori professionisti di 1° Categoria
1. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria sono
abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni
tipo e categoria.
2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a
categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito
positivo, al Corso Centrale organizzato presso il Centro
Tecnico Federale.
3. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al
Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di
1a categoria un'anzianità di almeno un anno di
iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di
2a categoria.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso, le quote
di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo
dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio
Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo
particolare per la valutazione la partecipazione a gare
ufficiali della Squadra Nazionale A.
5. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del
presente Regolamento possono chiedere al Settore Tecnico
di essere inquadrati nell'Albo con la qualifica di
Direttore Tecnico.
Art. 19 -
Allenatori professionisti di 2° Categoria
1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria sono
abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società
della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale
Dilettanti, del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, nonché di squadre giovanili di società della
Lega Nazionale Professionisti.
2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria
possono, altresì, svolgere mansioni di allenatore "in
seconda" di squadre e di società della Lega Nazionale
Professionisti.
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a
categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito
positivo, al Corso Centrale organizzato dal Settore
Tecnico.
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al
Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di
2a categoria un'anzianità di almeno due anni di
iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base o degli
Allenatori Dilettanti di 3a categoria.
5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso, le quote
di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei
candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio
Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo
particolare per la valutazione la partecipazione a gare
ufficiali della Squadra Nazionale A.
Art. 20 -
Allenatori Dilettanti di 3° Categoria
1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono
abilitati alla conduzione di squadre di società di Lega
Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società
di ogni categoria.
2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria
è ad esaurimento a partire dal 1.1.1998.
Art. 21 -
Istruttori di Giovani Calciatori
1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati
alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla
Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale
Dilettanti, al Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, e ad operare nei Centri di Avviamento allo
Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad
esaurimento a partire dal 1.1.1998.
Art. 22 -
Allenatori di Base
1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione
tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla
Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale
Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo
Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue
frequentando, con esito positivo, Corsi centrali,
regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico
che ne stabilisce i programmi e l'attuazione,
normalmente affidata alle strutture periferiche della
Lega Nazionale Dilettanti in modo coordinato con le
strutture periferiche del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è
inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve
essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega
Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per
conoscenza al Comitato Regionale del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso, le quote
di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei
candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo
particolare per la valutazione la partecipazione a gare
ufficiali della squadra Nazionale A.
5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di
Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di
Allenatore di 3a categoria, partecipano con esito
positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore
Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture
periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa
con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,
che completerà il programma degli studi previsto per il
conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di
Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di
Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito
positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore
Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa
con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il
programma degli studi previsto per il conseguimento del
diploma di Allenatore di Base.
7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai
punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande,
la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono
stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un
bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del
Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore
di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria
assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.
Art. 23 -
Allenatori di Calcio a Cinque
1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla
conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque.
2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione,
con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I
Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore
Tecnico, sono demandati per l'attuazione alle strutture
periferiche della Lega Nazionale Dilettanti.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali deve
essere inoltrata al Settore Tecnico, quella per
partecipare ai Corsi periferici deve essere inoltrata al
Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti
territorialmente competente.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso, le quote
di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di
candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio
Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente Delegato.
5. Gli Allenatori di Calcio a Cinque devono permanere
nel ruolo per almeno tre anni.
Art. 24 -
Preparatori Atletici
1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla
preparazione fisico-atletica dei calciatori delle
società di calcio di ogni categoria.
2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione,
con esito positivo, ad un Corso Centrale organizzato dal
Settore Tecnico.
3. Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso del
diploma rilasciato dall'l.S.E.F..
4. I criteri di valutazione, la durata del Corso, le
quote di iscrizione e di partecipazione nonché il numero
massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente Delegato.
Art. 25 - Medici
Sociali
1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali gli
appartenenti all'Ordine dei Medici che presentano
regolare domanda al Settore Tecnico.
2. II tesseramento dei Medici Sociali da parte delle
società è consentito solo per coloro che siano iscritti
nel ruolo apposito.
3. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti alla
prima squadra delle società professionistiche è
richiesto, oltre a quanto previsto ai punti 1. e 2., la
specializzazione in Medicina dello Sport.
4. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti a
tutte le squadre, oltre all'iscrizione al ruolo, viene
raccomandata l'iscrizione alla F.M.S.I..
5. II Medico Sociale responsabile sanitario delle
società professionistiche deve possedere la
specializzazione in Medicina dello Sport e viene
iscritto in un elenco presso la Sezione Medica, ai sensi
dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità 13
marzo 1995. |
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